Gli amiconi di corte
OFFERTE AGGIORNATE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DERIVANTI DAL DECRETO RILANCIO
Abbiamo 5 tipologie di acquisto dei crediti d’imposta derivanti dai bonus riferiti al DECRETO RILANCIO (crediti quadriennali/quinquennali/decennali)
1) Canale bancario cessione cassetto fiscale in verticale annualità 2025-2026-2027 oppure 2025-2026-2027-2028.

Condizioni di acquisto:
- Cassetti con annualità 2025-2027 o 2025/2028;
- Le singole cessioni devono avere un importo medio nell’ordine di 250.000 € per sveltire le procedure di verifica e liquidazione (importo minimo a cantiere);
- Prezzo di acquisto 79% netto impresa sul verticale – La due diligence della banca è interna e già inclusa nel prezzo;
- Set iniziale documentale per una prima verifica:
- Visura aggiornata;
- Bilancio 2022 e 2023 e 2024 provvisorio;
- Estratto cassetto fiscale aggiornato;
- Documenti del titolare / AD dell’impresa cedente;
- Cassetto minimo: € 5m (a breve ci indicheranno se accettano cassetti anche più piccoli, ma sempre di almeno un €2m);
Altri criteri:
- Imprese con buona solidità e storicità; imprese che abbiano già ceduto a istituti bancari, per le quali è stata eseguita l’analisi di AML e KYC – NO Imprese Create ad Hoc dopo il 2019;
- Territorialità: la procedura è più rapida se l’impresa opera in aree in cui Banca ha delle filiali (Nord Italia, inclusa Emilia; Roma-Lazio) – Criterio preferenziale, ma non ostativo se ci fosse buona disponibilità di rate 2025 e la società solida (se di altre regioni rate CRIBIS del 50/60% minimo);
- Oggetto sociale focalizzato nel settore;
- Consorzi: possono essere considerati – ma ci devono essere evidenze dei Soci;
TEMPISTICHE E PROCEDURE
- Presentazione società tramite Visura, Bilanci, Cassetti e Doc Titolare – In circa 7 gg (max 10gg);
- Viene aperto un rapporto di C/C e si deve fornire un Riepilogo dettagliato delle cessioni che serve per il censimento delle pratiche (attività eseguita dalla filiale di riferimento). In questa fase viene inviata un LOI vincolante di 30gg alla società cedente;
- Una volta avviata la procedura sopra descritta, la società inserisce la documentazione nella piattaforma della Banca (abbiamo la checklist per una prima verifica).

2) Canale bancario cessione cassetto fiscale in verticale annualità 2025-2026-2027 oppure -2025-2026-2027-2028.

- acquisto dei crediti 2025-2027 o 2025/2028
Metriche aziendali:
- aziende costituite max 2020;
- azienda con attività coerente al settore edilizio e affine;
- esclusi consorzi;
- no seconde cessioni;
- solo Superbonus e fine lavori;
- no pregiudizievoli in capo soci e amministratori;
- KYC e AML ok secondo prassi bancarie
Condizioni economiche
- Minimo cassetto 3M;
- acquisto cassetto verticale 2025 – 2027 omogenei;
- acquisto cassetto verticale 2025-2028 omogenei;
- capacità di acquisto massima di 20M per cedente, che sarà determinata dalla banca attraverso metriche delle medie dei parametri di bilancio;
- prezzo: 73% / 75% a seconda della grandezza del cassetto (es. cassetto da 3M avrà un prezzo del 73% mentre un cassetto da 15M potremmo avere un prezzo del 75%);
- pagamento per le annualità 2025-2027: immediato post Due Diligence;
- pagamento per le annualità 2025-2028: 2/3 pagato subito post due diligence, mentre 1/3 pagato a fine anno 2025
Tempistiche
- 3 gg da quando viene inviata la pratica per avere una prima risposta sulla società;
- in caso di esito positivo LOI intestata la cliente e vincolante (il vincolo avrà una durata di 45 gg ma che in realtà si riduce a 10gg perché sono i giorni necessari per la valutazione del merito creditizio, per cui se dopo 10 gg l’esito è positivo si va avanti con il contratto di cessione, altrimenti in caso di esito negativo decade anche il vincolo della LOI;
- dopo la LOI circa 10 gg per avere ok definitivo sul merito creditizio;
- in quel caso uscirà accordo quadro vincolato all DD tecnica dei crediti;
- Attività di Due Diligence svolta da Deloitte o BDO già compresa nei prezzi; possiamo indicare preferenza del cliente fra i due advisor.
Documentazione per prima presentazione
- Bilancio 2021-2022-2023 Depositato e provvisorio 2024;
- cassetto aggiornato alla data di invio, NON precedente;
- visura societaria recente;
- documento amministratore;
- File cantieri come da documento allegato (Allegato A).

3) Canale bancario cessione CREDITI SISMABONUS ACQUISTI DA 3M cassetto minimo

Metriche aziendali:
- aziende costituite max 2019;
- oggetto sociale coerente attività edilizie;
- no consorzi;
- no seconde cessioni;
- KYC e AML ok secondo prassi bancaria;
- acquisto verticale 2025-2027 e 2025-2028;
- pagamento immediato post due diligence;
- tempo 10gg lavorativi da quando viene inviata la prima documentazione per avere risposta dalla banca;
- Prezzo di acquisto 79% netto impresa sul verticale – La due diligence è interna e già inclusa nel prezzo;
Documentazione per prima presentazione
- Visura aggiornata;
- bilancio 2020-2021-2022-2023 depositati e provvisorio 2024;
- documento amministratore;
- cassetto aggiornato alla data di invio;
- file cantieri diviso per commessa e anno di spesa;

4) Società privata acquisto orizzontale con possibilità di sottoscrivere accordo quadro su annualità successive (solo crediti SUPERBONUS110%)

- Cassetti con annualità 2025-2027 o 2025/2028;
- Si deve fornire un Riepilogo dettagliato delle cessioni;
- Prezzo di acquisto 86-87% netto impresa – La due diligence è interna e già inclusa nel prezzo;
- Set iniziale documentale per una prima verifica:
- Visura camerale aggiornata;
- Bilancio 2022 e 2023 e 2024 provvisorio;
- Estratto cassetto fiscale;
- Documenti del titolare / AD dell’impresa cedente;
- Cassetto minimo: € 1 MLN con almeno 300.000 di annualità 2025;
- L’acquisto dei crediti qualora si scegliesse di optare per l’accordo quadro si sviluppa in questa modalità:
- Cessione ad aprile 2025 annualità 2025, l’annualità 2026 verrà acquistata ad aprile 2026, l’annualità 2027 verrà acquistata ad aprile 2027. Possibilità ovviamente di cedere solamente l’annualità 2025 senza accordo quadro.
TEMPISTICHE E PROCEDURE: analisi azienda circa 5 GG lavorativi e liquidazione una volta ottenuta la comfort letter da una società di revisione Big Four (EY, Deloitte, PWC o KPMG).

5) Canale società privata acquisto orizzontale con possibilità di sottoscrivere accordo quadro su annualità successive max fino annualità 2027 (tutte le tipologie di bonus, non solo Superbonus)

- Cassetti con annualità 2025/2027;
- Si deve fornire un Riepilogo dettagliato delle cessioni;
- Prezzo di acquisto 77% netto impresa – La due diligence è interna e già inclusa nel prezzo;
- Set iniziale documentale per una prima verifica:
- Visura camerale aggiornata;
- Bilancio 2022 e 2023 e 2024 provvisorio;
- Estratto cassetto fiscale;
- Documenti del titolare / AD dell’impresa cedente;
- Si acquistano cassetti min. €150.000 con almeno €50.000 di annualità 2025.
- L’acquisto dei crediti qualora si scegliesse di optare per l’accordo quadro si sviluppa in questa modalità:
- Pagamento immediato annualità 2025, l’annualità 2026 verrà acquistata entro il 30 Giugno 2025, l’annualità 2027 verrà acquistata entro il 30 Giugno 2026.
TEMPISTICHE E PROCEDURE:
- analisi azienda circa 2 GG lavorativi e liquidazione una volta ottenuta la comfort letter (in questo caso siamo noi internamente i revisori documentali).

In tutte le soluzioni prospettate avremo bisogno dell’informativa sulla privacy firmata e inviata alla nostra mail alba.advicemanagement@gmail.com;
ITER DI CESSIONE:
- Assieme all’informativa sulla privacy chiediamo di allegare gli ultimi 2 bilanci depositati e il bilancio provvisorio 2024, la visura camerale e l’estratto del cassetto fiscale aggiornato per la prima verifica sull’azienda;
- Dopo l’analisi sull’azienda invieremo la nostra miglior offerta al cedente;
- Il cedente qualora accetti la nostra l’offerta riceverà il mandato d’incarico da firmare;
- Il cedente una volta che avrà firmato il mandato d’incarico e spedito alla nostra mail lo riceverà a sua volta controfirmato con il nominativo del cessionario, assieme al contratto di cessione CEDENTE/CESSIONARIO;
- Chi fosse interessato ai nostri prodotti può contattarci alla seguente e-mail:
https://chat.whatsapp.com/GSU9Dt37JNLECLGSHqCeSJ

AFFIDATI AD ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’, AFFIDATI AD ALBA ADVICE & MANAGEMENT
PERCHE’ UN CREDITO FISCALE PAGABILE E’ RIMBORSABILE CON IL CASH
Il Regolamento Europeo SEC2010, che ricordiamo essere di rango superiore rispetto alla legislazione dei Paesi Membri, ai punti 20.167 e 20.168 non entra nel merito se i crediti d’imposta siano trasferibili oppure a fruizione diretta, come del resto nulla è scritto al riguardo se i crediti fiscali siano a compensazione differita nelle successive annualità o scontabili dalle tasse nell’anno di generazione.
Il motivo è molto semplice, il credito di imposta è il credito di imposta. Punto!
Cosa prevede tale regolamento nel tema dei crediti:
Pagabili – Lo sono se la quota eccedente la capacità fiscale del beneficiario è rimborsata dallo Stato emittente i crediti. In questo caso tali crediti devono essere contabilizzati nel deficit dello Stato per l’intero ammontare. E’ piuttosto semplice la questione, chiaramente se la quota eccedente la capacità fiscale del beneficiario è rimborsata dallo Stato, l’intero importo si deve registrare nei conti pubblici per principio di competenza.
Non pagabili – Lo sono se la quota eccedente la capacità fiscale del beneficiario non è rimborsata dallo Stato emittente i crediti. In questo caso tali crediti devono essere contabilizzati nel deficit per la sola parte che è oggetto di beneficio (fruita). Chiaramente quanto viene “sprecato” – giustamente – non deve essere contabilizzato nei conti pubblici. La registrazione segue il principio di cassa.

Alleghiamo anche tutto il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE
In Italia i crediti di imposta generati con il sistema degli incentivi edilizi, sin dall’esordio nel 1997, sono a compensazione differita nelle annualità successive rispetto all’anno in cui tali crediti sono generati. Faccio i lavori nel 2024 con incentivo 50% per importo lavori di 60.000 euro, il beneficiario detrae dalle proprie tasse 3.000 euro all’anno dal 2025 al 2034. Nella legislazione italiana tutti i crediti di imposta edilizi generati per mezzo degli incentivi statali non prevede il loro rimborso. ***Almeno sino a marzo 2023 … quando Istat ha illecitamente classificato i crediti superbonus, bonus facciate e transizione 4.0 pagabili.
Anche nel caso i crediti siano trasferibili dal beneficiario diretto ad altri soggetti la legislazione italiana non prevede che siano rimborsabili. ***idem.
Ecco perchè dal 1997 al primo febbraio 2023 tutti i crediti di cui stiamo scrivendo sono stati classificati non pagabili a norma del SEC e registrati nei conti pubblici come minor gettito fiscale nelle annualità in cui tali ratei sono detratti dalle tasse.
Eurostat con le revisione di MGDD22, pubblicata il 1 febbraio 2023 ha introdotto un nuovo principio – arbitrariamente – per il quale se un credito d’imposta è trasferibile a terzi, e per via della trasferibilità tali crediti si prossimano al completo utilizzo (100%), sempre tali crediti sono da classificare pagabili e si registra la “spesa” nei conti nell’annualità di generazione, perchè ritenuta certa.
Tale previsione rientra nell’alveo della soggettività per il semplice motivo che la trasferibilità non garantisce ex ante che il credito in futuro possa essere interamente utilizzato dai beneficiari, pertanto tali crediti comunque non costituiscono una spesa certa nel momento della loro emissione.
Quando è una spesa certa?
TRECCANI – CERTEZZA: In senso oggettivo, il fatto di essere certo, sicuro, cioè pienamente rispondente al vero, oppure immancabile, garantito.
Una spesa è inequivocabilmente certa (incentivo-credito) quando v’è la certezza che essa è o sarà sostenuta, e l’unica certezza che un credito di imposta sia certamente fruito è quando lo Stato emittente si impegna inequivocabilmente a rimborsarlo per la quota eccedente la capacità fiscale di “assorbimento” del beneficiario. In buona sostanza il credito pagabile, cioè che ne prevede il rimborso, è un’obbligazione a tutti gli effetti.
La trasferibilità non è una certezza, è una possibilità, infatti nel decreto rilancio s.m.i. la cessione del credito e/o lo sconto in fattura sono definite opzioni alternative.
Mai dal 1997 ad oggi la tipologia dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi è garantita dallo Stato emittente oltre la capacità fiscale di assorbimento dei beneficiari, semplicemente perchè non è previsto il loro rimborso. In effetti, una fetta potrebbe essere sprecata quando la capacità di assorbimento non copre l’intero valore del credito da scontare.
Con quanto sin qui scritto, i crediti di imposta italiani legati agli incentivi edilizi non sono garantiti dallo Stato perchè non è previsto il rimborso, e la fruizione non è certa.
Nonostante tutto ciò, arbitrariamente Istat il 2 Marzo 2023 ha classificato i crediti di imposta Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% pagabili, l’intero stock è stato registrato nelle annualità in cui sono stati generati i crediti e non in quelli di compensazione (annualità successive).
La cosa ancor più paradossale è che su una svariata tipologia di crediti trasferibili solo quelli del Superbonus e del Bonus facciate sono stati classificati pagabili, mentre tutti gli altri sono restati classificati non pagabili. Due pesi e due misure.
Ora, dato che i crediti in trattazione SB e BF fino a fine 2023 sono classificati pagabili, si è formata l’obbligazione a carico dello Stato emittente e a norma del SEC 2010 tali crediti devono essere per intero rimborsati dalla Stato ai beneficiari.
Tutto ciò è desunto dallo stato dell’arte normativo – legislativo.
Chi chiede il rimborso, in caso di silenzio diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, è titolato a far valere il proprio diritto garantito da un’obbligazione percorrendo la via della giustizia. Chi chiede il rimborso cristallizza il proprio diritto esistente nel momento in cui ne ha reclamato l’esercizio.
Un fattore interessante lo si rileva anche sul comportamento di chi ha operato questo cambio di classificazione: L’ISTAT STESSO.
Difatti esistono due memorie presentato dal nostro Istituto di Statistica Nazionale presso la Commissione Finanze.
Quella del 2 Marzo 2023 recita cosi: ”Tax crediti pagabili (payable) e non pagabili (non-payable) secondo il SEC 2010 Il SEC2010 individua due tipologie di crediti di imposta, del tipo cosiddetto “non pagabile” (non-payable) e del tipo “pagabile” (payable). Un’agevolazione è definita “non pagabile” se opera mediante il sistema fiscale ed è riconosciuta solo entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno specifico anno, da intendersi con riferimento alla sola imposta lorda sui redditi dell’anno stesso. Nel sistema italiano è esemplificativa di questa tipologia la detrazione fiscale mediante la quale viene riconosciuta un’agevolazione al contribuente che ne beneficia in dichiarazione dei redditi in riduzione del debito fiscale dovuto nell’anno, ma solo fino a capienza dello stesso, salvo limitate eccezioni. Le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai soli soggetti capienti. Diversamente, nel caso di crediti “pagabili”, eventuali eccedenze del credito rispetto al debito d’imposta del periodo sono comunque riconosciute al soggetto beneficiario (perché rimborsabili, o riportabili agli anni successivi o in altro modo utilizzabili). In genere, i crediti di imposta di tipo pagabile riconoscono al beneficiario un diritto generico a ridurre le proprie obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione di qualsiasi tipologia e maturate in qualsiasi momento. Ad esempio, la possibilità di compensare il credito con qualsiasi altro debito, di natura tributaria o contributiva, agevola la totale e completa fruizione del credito, anche in caso di parziale o temporanea incapienza. In sintesi, la caratteristica qualificante di un credito d’imposta “pagabile” è che l’intero importo dell’agevolazione è erogato al beneficiario, anche qualora dovesse superare la capienza del suo debito fiscale della imposta lorda sui redditi dell’anno stesso. Va sottolineato che il principio di “pagabilità” deve essere inteso in un’accezione più ampia del rimborso diretto e immediato da parte della Pubblica Amministrazione, ritenendosi “pagabile” un’obbligazione certa da parte dello Stato a prescindere dal momento in cui essa verrà fruita dal beneficiario finale. L’elemento chiave non è, quindi, l’effettiva erogazione in denaro del credito di imposta da parte della PA, quanto il fatto che, in un certo momento, anche non definito, risorse pubbliche saranno utilizzate per questo fine (ciò potrà avvenire all’inizio del periodo, in anticipo o in altro momento). Inoltre, non solo l’onere per la Pubblica Amministrazione può non essere immediato, ma può anche concretizzarsi in diverse forme: esborsi effettivi, minori entrate, riduzione di una obbligazione fiscale di uno dei beneficiari finali”.
ALLEGHIAMO MEMORIA ISTAT COMPLETA 2 MARZO 2023
In sostanza Istat riconosce la possibilità di un esborso diretto da parte dello Stato per un soggetto che richieda il rimborso diretto dei propri crediti fiscali Superbonus e Bonus Facciate divenuti pagabili.
Infatti qualcuno si è mosso in tal senso, tra cui il vice-presidente della nostra associazione Norbert Toth che ha presentato finora l’unica causa per la richiesta di rimborso presso la Corte di Giustizia Tributaria, che nel frattempo ha fatto scadere i termini di legge per il fissaggio della prima udienza.
Sono stati riportati anche alcuni articoli dell’editoria che scrive di legislatura tecnica Lavori Pubblici che riportiamo qui sotto:
Anche un’associazione di categoria (CLASS ACTION NAZIONALE DELL’EDILIZIA) ha provato a muoversi chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate che ha risposto di dover ricevere indicazioni dal legislatore per procedere.
L’Agenzia delle entrate ha risposto correttamente dato che non ha il potere di scavalcare il legislatore in autonomia. Tutto il problema sta nel COMMA 3 DELL’ART121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha introdotto per la prima volta la trasferibilità del credito d’imposta.

Se analizziamo bene il Comma 3 dell’art 121 notiamo che la dicitura dello stesso è identico a quello presente nel Regolamento Europeo Sec2010 al paragrafo 20.167 riguardante i crediti d’imposta non pagabili.

E’ abbastanza eclatante il fatto che il legislatore sia venuto a marcare nei propri obblighi che imponevano la rettifica del Comma 3 presente nell’art121 del Decreto Rilancio per i crediti d’imposta Superbonus 110% e Bonus Facciate 90%, andando in contrasto con regolamento europeo giuridico vincolante.

Il legislatore italiano avrebbe avuto l’obbligo di rettificare il Comma 3 dell’art.121 senza nemmeno passare per emendamenti, però purtroppo questo avviene raramente e la disputa viene quasi sempre risolta attraverso sentenze giuridiche.
Ovviamente siamo anche andati presso la sede dell’Istat di Roma a portare le nostre rimostranze al Presidente Chelli ottenendo il protocollo sul documento a lui interessato.

Cosi come abbiamo fatto alla Ragioneria dello Stato con destinatario l’allora ragionier capo Biagio Mazzotta.

Probabilmente finiremo alla Corte di Giustizia Europea, ma la cosa certa è che noi andremo fino in fondo nel far riconoscere quello che ci spetta e che il legislatore non vuole riconoscerci sui crediti fiscali Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% classificati pagabili/esigibili,
Toth Norbert
Alessandro Malapelle
CESSIONE DEI CREDITI FISCALI
Aiutiamo le aziende e i liberi professionisti a cedere i propri crediti fiscali derivanti dall’ART.121 DL 34/2020 (DECRETO RILANCIO).
Non facciamo distinzione tra crediti quadriennali/quinquennali (Superbonus 110%) o decennali (Bonus Facciate 90%, Ecobonus Ordinario 65% ecc ecc).
Abbiamo una Pagina Facebook dedicata in cui aggiorniamo le varie offerte di acquisto che ci provengono dai cessionari con cui abbiamo effettuato già numerose operazioni.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61561828144058

Garantiamo professionalità, trasparenza e soprattutto chi si è affidato a noi superando l’analisi documentale come previsto dalla normativa, ha monetizzato i propri crediti in modo celere e nei termini contrattuali.
Per qualsiasi richiesta potete contattarci ai seguenti contatti:
Email: alba.advicemanagement@gmail.com
Telefono: Toth Norbert +39 346 026 0829
Alessandro Malapelle +39 347 270 6674
I DATI SUI CREDITI FISCALI INCAGLIATI FUORIUSCITI DALLA COMMISSIONE BANCHE
In questi 3 anni in cui sono stati introdotti i crediti fiscali trasferibili, più volte sono stati presentate interrogazioni parlamentari rivolti al Governo Draghi prima e il Governo Meloni poi, a quanto ammontassero i crediti fiscali incagliati nei cassetti fiscali di aziende e famiglie.
In realtà a Settembre 2022 la Commissione Banche presieduta dall’allora Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle (passata poi a Impegno Civico) diffuse i dati che davano un’idea abbastanza sconcertante della situazione.
Casualmente, molto casualmente nessun (dis) onorevole che militasse nella Commissione Banche diffuse pubblicamente questi dati.
I membri presenti erano i seguenti:







Nonostante ci fossero molti nomi illustri, nessuno parlò di questi dati che la commissione stessa fece uscire.
Il Movimento 5 Stelle (padre della misura) oltre ad insabbiare i numeri come tutti gli altri Partiti di maggioranza ed opposizione continuò a fare interrogazioni sull’ammontare dei crediti incagliati.
Oltretutto interrogazioni piuttosto losche che venivano impostate ‘su quanti crediti fossero in fase di accettazione presso le Banche’.

Con un’interrogazione del genere è ovvio che il dato che ne fuoriesce sia nettamente inferiore alla dimensione di incaglio reale.
La maggioranza delle imprese e dei committenti non arrivava certo ‘alla fase di accettazione’ di un credito. Quasi tutti da molto tempo non sono più riusciti a trovare cessionari e quindi neanche sono arrivati alla fase di accettazione. E questo il M5S lo sapeva benissimo. Erano interrogazione volte al depistaggio facendo finta di voler fare qualcosa per risolvere i problemi che il legislatore stesso aveva causato.
Infine solo un GIORNALONE del Main Stream (Il Messaggero) riportò la notizia.
Non si senti una parola ne dagli onorevoli di maggioranza e opposizione e ne venne mai accennato nulla in nessun salotto televisivo.
Vergogna Nazionale!