003305461-c5436edc-73b0-4d40-9db8-655ab05c3a02

ANALISI AUMENTI MATERIALI DA COSTRUZIONE CAUSATI DAL SUPERBONUS

L’argomento in esame è lo studio effettuato da Banca d’Italia dal titolo “Il ruolo del Superbonus nella crescita dei costi delle costruzioni in Italia”, pubblicato il 20 dicembre 2024. Link:

https://www.bancaditalia.it/…/qef/2024-0903/index.html…

In detto studio ho rilevato delle inesattezze, pertanto mi permetto di esternare le mie misere osservazioni.

Rilevo che lo studio della Banca d’Italia è basato su un modello empirico. Infatti, cito dallo studio medesimo (tradotto con Google):

«Questi costi hanno iniziato a salire nel 2021, poiché il Superbonus è diventato sempre più comunemente utilizzato nelle ristrutturazioni edilizie. Stimando un modello empirico, scopriamo che circa la metà dell’aumento totale dei costi di costruzione italiani tra settembre 2021 e dicembre 2023 può essere attribuito al Superbonus.»

Per sua definizione stessa, un modello empirico è basato sull’esperienza pratica e immediata, quindi valutando i dati immediatamente disponibili. Tuttavia un dato non ha alcun valore se non è messo al confronto con un altro dato di grandezza paragonabile.

Ebbene, esaminiamo i dati disponibili nello studio:

– Lo studio suddetto esamina un periodo compreso tra settembre 2021 e dicembre 2023.

– In detto periodo il grafico pubblicato evidenzia che i prezzi sono aumentati di circa il 13%.

– Lo studio, attraverso il modello empirico usato, valuta che circa la metà dell’incremento dei prezzi è stato causato dal superbonus.

Perbacco! E i dati di confronto dove sono? Se non si confronta un dato con un altro di grandezza paragonabile, uno studio fatto in tale maniera non solo non vale niente, ma è persino offensivo verso chi legge. O meglio, detto studio non è uno studio, ma solo l’esposizione di opinioni. Opinioni del tutto legittime, intendiamoci, ma si tratta di una cosa tutta da dimostrare, e, molto probabilmente, leggendo quanto segue, si tratta anche di opinioni facilmente confutabili.

Cioè, mi spiego: sappiamo che il periodo esaminato è stato colpito duramente prima dal blocco dell’economia a causa della pandemia: impianti fermi o fortemente limitati nella produzione e lavoro; trasporti idem; prezzi dell’energia che si sono impennati; tensioni geopolitiche, ovvero guerra e sanzioni relative all’Ucraina; eccetera.

In altri termini, il periodo esaminato ha colpito duramente l’Italia e l’Europa. In Italia c’è stato il superbonus, ma in Europa? Cos’è successo in Europa? Nello studio tale confronto tra i dati italiani e quelli europei non c’è.

Ovvero, in Italia c’è stato il superbonus, e lo studio dice in sostanza che circa la metà del 13% di aumento di prezzi è colpa sua. In Europa c’è stato il superbonus? Non lo so, ma non credo.

A onor del vero, nello studio in esame vengono esposti i dati in forma di grafico nelle Figure 2 e 3, che riguardano il settore immobiliare dell’area euro, Germania, Francia e Italia, specificamente investimenti, costi di costruzione, indice carenze materiali e tempi di consegna, valore aggiunto e salari. Ma poi lo studio prosegue con il citato modello empirico, spiegandone la struttura e la logica, ma usando come base di valutazione il dato ISTAT dei costi di costruzione – Construction Cost Index (CCI), che, come si intuisce, è un dato che riguarda l’Italia. E i dati dell’Europa, della Germania e della Francia dove sono finiti? Non si sa. Il confronto coi dati dei paesi europei non viene fatto, ma il costrutto logico avviene solo sul CCI, il modello empirico si basa sul CCI.

Lo studio prosegue, indicando che viene fatto un controllo dei risultati valutando il dato PMI del settore delle costruzioni dell’area euro; di questo controllo ne viene fornita una spiegazione del relativo metodo usato. Cito (tradotto con Google):

«Verifichiamo quindi la robustezza dei nostri risultati rispetto a vari controlli. In particolare, sostituiamo il PMI del settore delle costruzioni dell’area dell’euro con una variabile che avrebbe tracciato l’attività “normale” del settore delle costruzioni italiano, ovvero un proxy per le dinamiche plausibili della produzione delle costruzioni che si sarebbero presumibilmente verificate dal 2020 in assenza del SB (colonna 6).11 Per quanto riguarda i tempi di consegna, utilizziamo il PMI correlato a livello dell’area dell’euro anziché l’indicatore per l’Italia come nella specifica del benchmark e il coefficiente di interesse rimane simile.»

Ho molti dubbi sul fatto che tale sistema sia efficace ed efficiente per la valutazione dell’impatto del superbonus sulla dinamica dei prezzi. Il motivo è semplice: se noi accediamo alla base dati Eurostat relativa ai prezzi del le costruzioni, “Construction producer prices or costs, new residential buildings – annual data”, link:

https://ec.europa.eu/…/view/sts_copi_a/default/table…

Troviamo i dati dei prezzi delle costruzioni. Ebbene, il dato medio europeo, area euro, 20 paesi, per quanto riguarda i prezzi delle costruzioni, si passa dal 2021 espresso come valore 100, al valore di 111,9 a fine 2022, e al valore di 119,6 a fine 2023.

A campione elenco alcuni paesi, valore di partenza del 2021 sempre 100: il valore a fine 2023 è:

– Germania 126,1

– Francia 114,1

– Spagna 115,0

– Italia 110,8

– Bulgaria 180 (qui non c’è l’euro)

– Svizzera 110,0 (è il dato più basso)

Si evince pertanto che il dato italiano è molto più basso della media, e il valore minimo in Europa è quello della Svizzera, che vale 110.

Quindi, fatemi capire una cosa: lo studio in argomento rileva che da settembre 2021 a dicembre 2023 inclusi i prezzi delle costruzioni e ristrutturazioni in Italia sono aumentati di circa il 13%, e, sempre lo studio in argomento asserisce che circa la metà di questo 13% è dovuto al superbonus. Ovvero, se non ci fosse stato il superbonus, in Italia i prezzi delle costruzioni sarebbero aumentati solo del 6 o 7%. Questo dice la Banca d’Italia in questo studio.

Ma il problema è che in Europa la media dei prezzi delle costruzioni dal 2021 al 2023 è stata di un aumento del 19,6%; il dato minimo è quello della Svizzera, con un aumento del 10%. L’Italia ha avuto il 10,8% di aumento dei prezzi. Nessuno, dico nessun paese in Europa ha avuto un aumento dei prezzi di solo il 6 o 7%, come invece risulterebbe in assenza del superbonus.

Ma in quali paesi europei è stato applicato il superbonus, o qualcosa di simile e/o equivalente?

Ovvero, nei paesi in cui non c’è stato il superbonus o simili, come si spiega l’aumento di prezzi che c’è stato, per cui praticamente nessun paese ha avuto un aumento di prezzi delle costruzioni inferiore a quello dell’Italia?

CONCLUSIONE

Lo studio in esame non considera i dati oggettivi e disponibili pubblicamente su Eurostat, ma si limita ad analizzare l’impatto che avrebbe avuto il superbonus sui prezzi delle costruzioni in Italia nel periodo dal 2021 al 2023, affermando che circa la metà dell’aumento dei prezzi è stato causato dal superbonus medesimo.

Ebbene, se incrociamo i dati Eurostat relativa all’Europa, all’area euro, ai singoli stati come Germania, Francia, Spagna ecc., con i dati italiani, scopriamo che l’indice dei prezzi in detti paesi ha avuto una crescita persino più alta di quanto avvenuto in Italia, luoghi in cui tuttavia non credo che gli effetti inflattivi del superbonus italiano siano fin lì giunti.

Certo, possiamo anche ritenere che il superbonus italiano abbia fatto schizzare in alto i prezzi in Bulgaria dell’80%, tuttavia nello stesso periodo sono diventato nonno: anche questo a causa del superbonus?

Autore: Giampaolo Zanaboni

06000912-b358-4aa9-8dae-fd57644ed4c9

I CONTI SBAGLIATI DELLO STATO

Riassunto: la Corte dei conti ha recentemente pubblicato la relazione sul bilancio dello Stato per l’anno 2023. Ebbene, in questa relazione ci sono cose tremende, oserei dire addirittura oscene, che io, in quanto ragioniere abituato a “quadrare alla lira”, e cosciente del fatto che la contabilità ha lo scopo di rappresentare la situazione reale, in modo accurato e veritiero, non posso che evidenziare e segnalare in questo post.

I documenti della relazione della Corte dei conti sono stati pubblicati in data 27 giugno 2024, e li trovate qui:

https://www.corteconti.it/…/Docum…/DettaglioDocumenti…

Si tratta di molti documenti in formato pdf, e di centinaia di pagine. Per brevità, in questo post ho trattato quanto scritto in due di questi documenti, che nel corso della mia disamina chiamerò Doc1 e Doc2, come segue:

Doc1, “Sintesi della Relazione sul Rendiconto generale dello Stato, es. 2023”: https://www.corteconti.it/Download…

Doc2, “Volume III Tomo I – Attendibilità delle scritture contabili”: https://www.corteconti.it/Download…

Iniziamo con citare cosa scrive la Corte dei conti a proposito del bilancio dello Stato dell’anno 2023, che troviamo nel Doc1 a pagina 122:

«Alla luce delle analisi svolte, le annotazioni contabili relative alle somme ritenute di riscossione certa […] sollevano dubbi di compatibilità con i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza stante l’esiguo dato percentuale del 5 per cento di riscosso effettivo dell’importo considerato come di “riscossione certa”.»

Nota: le cifre di cui si parla sono centinaia di miliardi di euro, le analizzeremo tra poco.

Cioè, capite come siamo messi? Nel bilancio dello Stato sono presenti somme ingenti classificate come di «riscossione certa», che però poi, alla luce dei fatti, se ne riscuotono effettivamente solo il 5 PER CENTO! E la Corte, nel segnalare questa incongruenza, si limita ad accennare solo un timido atto di millimetrico sollevamento di dubbi… Ma stiamo scherzando? Qui non c’è solo una tolleranza, diciamo normale, che potrebbe essere di un errore del dieci per cento o giù di lì; no, qui l’errore è del novantacinque per cento! Su 100 lire indicate dallo Stato come certe, lo sono realmente solo 5! Che poi, leggendo la relazione, scopriamo che questo 5% in realtà è ancora meno! Come si è arrivati a questa assurdità?

Bene, cercheremo in questo post non solo di segnalare alcuni orrori, ma anche di cercare di capire a come siamo arrivati a questa spudorata carenza di veridicità, attendibilità e correttezza.

IL CRITERIO DI COMPETENZA ECONOMICA

Partiamo da una considerazione interessante: il bilancio dello Stato espone le cifre secondo il criterio di competenza economica, che i professori, per far capire a tutti che le cose le sanno, lo chiamano criterio di contabilità “Accrual”: spiegarlo in italiano probabilmente poi la gente avrebbe capito la gabola, e quindi è meglio questo parolone. Ebbene, a pagina 6 del documento Doc1 troviamo che nel 2023 c’è stato un:

«forte incremento delle entrate (+60,3 miliardi, +6,4 per cento), prevalentemente per effetto del gettito tributario (+44,9 miliardi, +7,8 per cento) e contributivo (+7,8 miliardi, +3 per cento), legati all’andamento positivo dell’economia e dell’occupazione.»

Ma cos’è questo «forte incremento delle entrate»? Sono soldi incassati? No, sono scritture contabili registrate nei conti dello Stato per qualche motivo, che poi bisogna vedere se sono importi effettivamente dovuti, oppure no.

Infatti, andiamo a vedere un altro dato, a pagina 25 del Doc2. Cito:

«RUOLI AGENZIA ENTRATE 1/1/2000-31/12/2023 (in euro) – Carico Ruoli affidato (01/01/2000 – 31/12/2023) – Ruoli Agenzia entrate

1.294.188.606.029

Sgravi per indebito 249.020.967.492»

Quindi, dall’anno 2000 al 2023 compresi, lo Stato ha contabilizzato nei suoi conti entrate per 1294 miliardi di euro e rotti, ma ne ha dovuti togliere 249 miliardi e rotti, che non erano dovuti. Ma come non erano dovuti? Cosa significa? Significa esattamente questo, che la Corte scrive sempre a pagina 25 del Doc2:

«il 19 per cento (corrispondente a sgravi per indebito) è stato annullato a seguito di provvedimenti di autotutela o di decisioni dell’autorità giudiziaria.»

Ma ci rendiamo conto di che cosa significa questo? Significa che lo Stato contabilizza nel suo bilancio che deve incassare tot, ma poi i cittadini interessati sono costretti ad opporsi, facendo valere le loro ragioni anche attraverso avvocati, giudici e tribunali, per dimostrare che quei denari non erano dovuti, e che quindi le scritture contabili dello Stato erano sbagliate. Il 19 PER CENTO delle cifre erano sbagliate!

Ora, secondo voi, se lo Stato sbaglia a fare i conti, tutti quanti i cittadini usano le procedure legali per dimostrare le loro ragioni? Io non credo. Non tutti hanno tempo, voglia, fegato, e soprattutto quattrini da spendere in avvocati e processi, per cercare di dimostrare che lo Stato sta pretendendo soldi indebitamente.

Infatti, sempre a pagina 25 del Doc2, troviamo la Tavola 3.10, nell’immagine che allego a questo post, dove rileviamo che dal 2000 lo Stato ha ritenuto di dover incassare i 1294 miliardi di euro e rotti, ma poi, in seguito ad accertamenti, importi sospesi, quote annullate, soggetti falliti, tentativi di incasso non andati a buon fine e via discorrendo, lo Stato conclude finalmente che i denari effettivamente da incassare sarebbero 59 miliardi e rotti, che sono meno del 5% citato all’inizio di questo post. Meno del cinque per cento!

Cioè, da 1294 miliardi, non solo dobbiamo togliere il 19% che riguarda somme effettivamente contestate attraverso gli appositi strumenti legali a disposizione, e che i cittadini sono stati in grado di usare, nonostante richiedano spesso anni per il loro completamento, ma le somme iscritte indebitamente a bilancio dello Stato sono molte, molte di più.

Ma siamo fortunati, perché la Corte dei conti nella sua relazione esprime a viva voce i suoi vibrati «dubbi di compatibilità con i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza».

Quest’ultimo è un mio amaro, amarissimo commento sarcastico, che vuole sottolineare che nei conti dello Stato sono presenti voragini che non si potranno ripianare semplicemente insistendo con un sistema economico, finanziario, monetario, fiscale e di giustizia che trasuda falsità, inattendibilità e scorrettezze.

Una domanda mi sovviene: questo sistema contabile basato sul criterio della competenza economica, che non sarebbe sbagliato in sé, tuttavia, usato come viene effettivamente fatto dallo Stato, per i risultati ottenuti non assomiglia molto, per caso, a quel sistema molto carente di moralità che certuni usano per produrre fatture false ed evasione fiscale? Chiedo, eh?

Naturalmente non è che non esista l’elusione e l’evasione fiscale, ci mancherebbe; tuttavia, il fatto che lo Stato sia così carente di precisione nei suoi conti, tanto che la stessa Corte dei conti debba esprimere dubbi, mi lascia estremamente perplesso.

La faccenda poi rasenta la farsa, quando lo Stato tira in ballo il problema degli evasori fiscali, mentre nelle sue evidenze contabili risultano 1294 miliardi di entrate mai avvenute, di cui ben il 19% erano proprio indebitamente contabilizzate, stante le decisioni stabilite dalle autorità giudiziarie; per poi le cifre effettivamente esigibili ridursi a meno del 5%. A tal proposito, asserire che le entrate mancanti nei conti dello Stato siano da attribuite a fenomeni di elusione ed evasione fiscale appare più una giustificazione, per mascherare problemi e «dubbi di compatibilità con i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza», come la stessa Corte dei conti ci ricorda, che un problema riconducibile alla sola evasione ed elusione fiscale.

CONSIDERAZIONI SUGLI ULTIMI CINQUE ANNI, DAL 2019 AL 2023

C’è un’altra considerazione interessante da fare, ed emerge nella sezione del Doc2, di cui riporto l’immagine della Tavola 3.8 che si trova a pagina 23:

Si notano le cifre degli ultimi cinque anni, dal 2019 al 2023 inclusi, relative alle «somme di riscossione certa, quantunque ritardata». Scusate, ma, trovare una dicitura siffatta in un documento ufficiale dello Stato, da un lato mi fa sorridere, ma dall’altro io, in quanto cittadino, e contribuente, mi sento parecchio preso per i fondelli.

Perché dico questo? Per il semplice motivo che leggo quanto scrive la Corte dei conti nel Doc2, a pagina 31, a proposito di queste somme, dopo varie pagine di analisi e dettagli. Cito:

«Come si è già avuto modo di osservare anche nella relazione sul 2022, l’appostamento di queste entrate nel consuntivo appare difficilmente compatibile con i vigenti principi contabili e, segnatamente, con i principi di veridicità, attendibilità e correttezza. Si è infatti rilevato costantemente, in contabilità residui, che l’ammontare delle somme riscosse per ogni esercizio finanziario è stato decisamente inferiore alle somme annualmente considerate di “riscossione certa quantunque ritardata”.»

Cito ancora, dalla pagina 32 del Doc2:

«Ad ogni modo, la circostanza per cui l’importo totale del riscosso residui “effettivo”, in ciascun esercizio dell’ultimo quadriennio, si attesta su valori che non raggiungono il 5 per cento del complessivo coacervo di residui da riscuotere considerati annualmente come di “riscossione certa”, non può non sollevare dubbi sull’effettiva attendibilità delle valutazioni compiute […]».

È chiaro? Lo Stato dice e scrive nel suo bilancio – che è il documento ufficiale dell’Italia in cui si deve obbligatoriamente rappresentare la verità, contabilmente parlando -, che dal 2019 al 2023 ci sono 196 miliardi di euro e rotti di entrate di riscossione certa, ma poi, disgraziatamente, i dati veri e reali non arrivano neppure al 5%! Ma cos’è questa, una barzelletta? Un imbroglio? O una spudorata carenza conclamata di moralità, visto che la faccenda si ripete ormai da più di vent’anni?

DEFICIT E INTERESSI

Ogni anno lo Stato è praticamente obbligato a ripianare i conti facendo ulteriori debiti. Per il 2023 il deficit ammonta a 154,1 miliardi di euro, scrive la Corte a pagina 5 del Doc1. Erano più di 140 miliardi nel 2022. Ebbene, il deficit assomiglia vagamente a quei 196 miliardi e rotti indicati nella Tavola 3.8 accennata poco fa. Sarà un caso? Oppure è la conclamata evidenza che le operazioni contabili che sollevano «dubbi di compatibilità con i principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza», come scrive la Corte, hanno come contraltare la necessità di coprire le magagne con nuovi debiti? Questi ulteriori debiti producono a loro volta ulteriori interessi, è chiaro. Interessi che ormai sono diretti a superare i cento miliardi all’anno.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

La Corte dei conti ha recentemente pubblicato la sua relazione sul bilancio dello Stato relativamente all’anno 2023. Ebbene, in questi documenti ho trovato informazioni contabili che mi fanno inorridire.

Partiamo da un sacrosanto principio contabile: la contabilità ha lo scopo di rappresentare la situazione reale, in modo accurato e veritiero. In una qualsiasi contabilità, che sia di un’azienda o di uno Stato, non sono ammessi sotterfugi per abbellire i conti, facendoli sembrare migliori rispetto alla realtà. Non solo violare questo sacrosanto principio contabile è illegale, ma è considerato anche e soprattutto non etico, amorale e incompatibile con le funzioni di responsabilità richieste nella gestione economica e finanziaria di qualunque attività, soprattutto quella di uno Stato.

Anche se certi comportamenti e certe prassi non sarebbero sanzionabili da un punto di vista legale, eventuali aberrazioni da questi principi sfociano nel campo dei comportamenti che rendono chi li commette dei soggetti inaffidabili e non adatti per il ruolo economico e sociale che ricoprono.

La Corte dei conti nella sua relazione scrive che le somme sono registrate nei conti dello Stato con un criterio «difficilmente compatibile con i vigenti principi contabili e, segnatamente, con i principi di veridicità, attendibilità e correttezza». Ebbene, cos’è questo se non una velata accusa di violazione dei sacrosanti principi contabili, che invece vanno obbligatoriamente rispettati? Ma di queste violazioni chi risponde? Chi è il responsabile? A quanto pare, nessuno, visto che la solfa va avanti da più di vent’anni.

Ebbene, visto le cifre in gioco, che ammontano a più di 1294 miliardi di euro dal 2000 al 2023, e a oltre 196 dal 2019 al 2023, io considero che qui siamo bel oltre semplici dubbi di veridicità, attendibilità e correttezza. Qui siamo di fronte all’evidenza che abbiamo un sistema economico, monetario, fiscale e di giustizia che non regge più, anche se abbellito con eleganti ma spudorate scorrettezze contabili.

Dove andremo a finire, di questo passo?

Probabilmente servirà fare una “bella” guerra, in modo da azzerare tutto e ripartire, senza dare troppo nell’occhio sul fatto che stiamo camminando sui carboni ardenti di necessità economiche e contabili che farebbero vergognare perfino Satana.

Già, una guerra. Ma chi mai potrebbe sostenere un’idea tanto pazza, e poi avere ancora il coraggio di guardarsi allo specchio, piuttosto che rendersi conto che stiamo cavalcando teorie economiche che fanno acqua da tutte le parti?

Scritto da Giampaolo Zanaboni

WhatsApp Image 2024-11-19 at 16.55.46

ASCESA E CADUTA DI UN PENNIVENDOLO CHE NON SAPEVA VOLARE

Qualche mese fa, fu annunciata l’uscita di un libro sul Superbonus:

E’ stato scritto e pubblicizzato da un certo LUCIANO CAPONE del giornale IL FOGLIO e da un personaggio avvolto avvolto ancora nel mistero che si fà chiamare CARLO STAGNARO.

Il libro, in sintesi, porta una narrazione molto negativa della maxi-agevolazione del Superbonus e si basa fondamentalmente sulla ridicola relazione di Bankitalia. Non entro nel merito di questa schifezza partorita dai banchieri (privati) che sono diventati improvvisamente esperti di green e di edilizia, chi desiderasse approfondire la relazione di Bankitalia può farlo visionando un’altro articolo che abbiamo scritto qui 👇

Ovviamente i giornaloni del main stream sono stati felicissimi di dare abbondante diffusione al libro:

Ovviamente, quando il Sistema Italia, incarica qualcuno di scrivere un libro farsa su un argomento scottante con finalità di lobotomizzare persone comuni su vasta scala, si finisce sempre nella trasmissione del buon Bruno Vespa (del resto a cos’altro potrebbe mai servire Vespa?)

Infine, si mette anche una figura/e di spicco a consigliare il libro ed il gioco è fatto:

Una di queste è stato il saccente, arrogante e ignorante colossale BOCCONIANO TITO BOERI che già durante una puntata di REPORT in cui eravamo direttamente coinvolti nel servizio aveva delirato straparlando a vanvera sull’argomento:

  1. BOERI CONSIGLIA IL LIBRO

2. BOERI CHE STRAPARLA A VANVERA DURANTE UN SERVIZIO DI REPORT IN CUI E’ STATO INTERVISTATO

Nonostante le spinte del main stream, purtroppo, sembra che il libro di Capone e Stagnaro non abbia sortito gli effetti sperati e che le persone comuni non abbiano creduto al tentativo di far passare il Superbonus come il male assoluto che ha sfasciato i conti pubblici dello Stato.

Hanno pensato perciò, di organizzare un evento a Roma che si sarebbe dovuto tenere il 04 Marzo 2025 presso la Galleria Alberto Sordi nei pressi di P.zza Colonna, coinvolgendo addirittura il Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti e l’ex Commissario Europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni:

Purtroppo per il buon Capone, noi siamo persone che crediamo fortemente che a casa nostra (in Italia), vada data una giusta informazione pubblica e che non sia possibile diffondere strafalcionerie da incuccare nelle menti dei poveri cittadini, già pesantemente influenzati da una pessima informazione generale del main steam.

Perciò avremmo presenziato in massa all’evento e il giorno 03 Marzo 2025 (un giorno prima dell’eventi) ad Post sulla Pagina Facebook di Capone abbiamo detto la nostra, pronti per un acceso e democratico confronto sia social che in presenza il giorno dell’evento alla Galleria Alberto Sordi. Purtroppo la situazione è degenerata, grazie soprattutto ad un’eccessiva arroganza e maleducazione del giovane (ed inesperto giornalista):

Capone ha scritto cose che non comprende. Non si può ‘registrare contabilmente un credito per competenza’ e il debito per cassa. E’ una violazione clamorosa del Regolamento Europeo UE 549/2013, ma evidentemente non è argomento che ha studiato.

Successivamente ha voluto dare lezioni di liberismo a un economista keynesiano: ‘se espandi la domanda all’infinito e l’offerta è limitata, i prezzi aumentano’. Innanzitutto in qualsiasi politica economica espansiva mondiale, se spingi la domanda più dell’offerta i prezzi aumentano, ma di certo non è il male assoluto e puoi controllare l’effetto inflattivo tranquillamente. Nel Superbonus nemmeno ce ne sarebbe stato bisogno, perchè vi erano i prezzari di riferimento da rispettare e i massimali di spesa per intervento. Solamente l’averlo introdotto per un periodo breve ha causato pagamenti extra-massimali accettati dai privati committenti, che in un Superbonus strutturale o almeno quinquennale non ci sarebbero stati. I bonifici extra-massimali, inoltre, allo Stato hanno solo giovato, perchè non erano soggetti a nessun credito d’imposta, migliorandone il gettito fiscale e di conseguenza il moltiplicatore economico.

Questo suo modo di interloquire con i propri datori di lavoro (si, siamo i suoi datori di lavoro essendo contribuenti dello Stato e i giornali prendono sovvenzioni statali) ha fatto incazzare molte persone che lo hanno riempito di commenti negativi.

Onestamente non ricordo un 98% di commenti negativi verso un Post di un giornalista che contiene decine di migliaia di ‘follower’. Probabilmente, pure i suoi più fedeli sostenitori hanno cominciato ad avere dubbi, riserve, verso il libro e la narrazione distorta dell’argomento.

Sta di fatto che Capone non se l’è più sentita di presentare il proprio libro all’evento programmato, disdicendo l’evento stesso.

Potrebbero anche aver dato forfait Giorgetti e Gentiloni, non lo sapremo mai, ma l’importante è aver impedito l’ennesima fantasiosa narrazione di discutibili personaggi, volti a lobotomizzare i cittadini più creduloni che purtroppo seguono la politica ed il Main Stream.

Noi la consideriamo una grande vittoria, sperando che sia la prima di tante altre vittorie!

481292395_498925646620683_8914397973803566012_n

POLITICI DA TALK SHOW E REALTA’

Come oramai accade da anni, le dichiarazioni dei politici sono da talk show, ne prendiamo atto, ciò che a noi interessa è la realtà o quanto e come essa possa essere manipolata ad arte.

ISTAT con il suo “report” PIL e indebitamento anni 2022-2024 indica:

  • Il Deficit su Pil, è stato pari a -3,4%, a fronte del -7,2 % nel 2023.
  • Il Debito su PIL è in crescita nel 2024 sul 2023, passa da 134,6% a 135,3%.
  • Il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 2.192.182 milioni di euro correnti, crescita dello 0,7% rispetto al 2023 in volume.

https://www.istat.it/comunicato-stampa/pil-e-indebitamento-delle-ap-2022-2024/?fbclid=IwY2xjawIy3TFleHRuA2FlbQIxMAABHWYPcgVEVDBev_FLxY6b8Hk6YEm0EeTKeA1NTCl9aYHNInMYiJ_sl9JTNw_aem_h0aiJqewg_N5c5YQHKxYvw

In precedenza ISTAT aveva indicato sotto il profilo “probabilistico” la crescita PIL 2024 dello 0,5%, e da ciò considerato il debito che aveva sfondato la soglia di 3.000 miliardi avevamo pubblicato l’articolo post in cui si dava una nostra stima in proiezione dei dati macroeconomici del 2024.

https://www.facebook.com/albadiunarinascitasociale/posts/pfbid02E3oQGt7rTCeAviNiLGxLvgVu6WwqcibdXtQjdx5Ch2WPP7qnyEzQL7B4EQ5icDohl?cft[0]=AZUSUqVqByCEvSIzMNp5YT76o4jG4Oh3s7XNp9SXSiW9WTUOsbToEi9fZsbtNAGD5algfIJL0uT7F7r0v8RUjnJ2ysVzOfn16sCXCLRTN0E88PuDTat2mWHcCBniL_yfxH1NAZ8wD0iojbL2e6Mnk56lX65LhU_mUvWPD2s9Pvm9Ejcg_sdsny0pvsUA2axE0tU&tn=-UK-R

La nostra previsione macro è confermata, il Deficit su PIL si è pressochè dimezzato da un anno con l’altro, mentre il Debito su PIL è cresciuto. Un effetto tanto straordinario quanto falso, il cui risultato deriva dalla errata classificazione e contabilizzazione dei crediti di imposta trasferibili di cui al “Superbonus”, da Istat classificati pagabili e rendicontati nelle specifiche annualità di generazione e non in quelle successive di compensazione, tipiche per i crediti non pagabili. Una vera e propria elusione dell’apicale regolamento europeo ESA/SEC2010 e del Manuale MGDD22 di Eurostat.

Ma c’è un altro elemento che merita di essere considerato; il MEF ha effettuato una sorta di ri-acquisto di uno stock di debito 2024 per circa 38 miliardi, proprio per contenere il Debito su PIL, ma nonostante la “recumpra” tale l’indice macroeconomico è cresciuto mentre l’andamento del deficit su PIL è in controtendenza. Sotto il profilo macroeconomico siamo di fronte a due indici che si “muovono” contronatura, proprio perché essi sono parto di una eclatante alchimia dei conti pubblici.

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2025/02/14/il-debito-scende-sotto-i-3.000-miliardi-con-la-liquidita-del-mef_3371f62b-bfec-429a-b135-8139172d55e2.html?fbclid=IwY2xjawIy3exleHRuA2FlbQIxMAABHUeGbGb6sGmcMqhcsEN-CIXbomdzhIIcHtMuriz4Vqxsg5jEaA2WI1K-aA_aem_tDKbdYM3WjO9EomI3LUFdg

L’aver ridotto in un anno di oltre la metà il rapporto deficit su PIL (7,2% nel 2023 e 3,4% nel 2024) dovrebbe indurre al “sospetto” sia Eurostat che gli economisti italiani ed europei, ma pare che essi se ne vogliano stare ben lontani dal dichiarare il proprio stupore o sospetto per ciò che sta accadendo di tanto eclatante.

Per contenere la cresicta del rapporto Debito su PIL, come sopra detto, il MEF ha ri-acquistato circa 38 miliardi di debito pubblico 2024, nel senso che ha “giocato” con la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, e chiaramente tale riduzione di cash disponibile si è riflettuto negativamente sulla manovra economica 2025 (finanziaria) riducendone gli spazi di investimento, manovra già azzoppata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, fasulla anch’essa per il motivo che il deficit su PIL 2023 si attesta in verità al 3,7% circa anziché al 7,2% dichiarato, proprio per via della errata e falsa classificazione e rendicontazione di 90 miliardi circa di crediti di imposta “superbonus” generati nel 2023 e in tale annualità inseriti a deficit.

Un ulteriore dato merita di essere evidenziato. Il settore costruzioni si connota storicamente per essere il motore di sviluppo economico del Paese – il detto calzane “l’edilizia traina l’economia” – in effetti il moltiplicatore fiscale è stimato da Istat e Ance nel 2010 in 3,374. Il Governo ha cancellato il superbonus nella sua più importante essenza, cioè la moneta fiscale, tant’è che il settore costruzioni in un solo anno è precipitato dal +6,9% al +1,2%, un crollo del 5,7% su base annua, e si connota un dato con segno più per la cosiddetta coda opere superbonus e marginalmente per l’effetto PNRR mortificato dalla inerzia di un esecutivo (Governo) che si dimostra essere indifferente a favorire la crescita socio economica del Paese e forse impreparato a gestire l’economia italiana.

Alla prossima

Vladimir Keynes

WhatsApp Image 2025-02-19 at 13.31.36

ITER PER UNIRSI ALLE INZIATIVE VOLTE AL RIMBORSO DEI CREDITI FISCALI SUPERBONUS 110% E BONUS FACCIATE 90% DIVENUTI PAGABILI


Warning: Array to string conversion in /www/wwwroot/albarinascita.it/wp-includes/formatting.php on line 1096

Iniziativa rivolta ad imprese di costruzioni, privati committenti e liberi professionisti che hanno subito la perdita di annualità di crediti d’imposta Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% o siano impossibilitati a cederli o compensarli in futuro.

ITER DA SEGUIRE I DIRETTI INTERESSATI:

  1. Approfondire l’argomento cliccando il link qui 👇

2. Iscriversi alla nostra associazione, attraverso il nostro modulo di adesione per una quota della durata di 12 mesi di euro 50,00 (euro cinquanta).

3. Preparare i seguenti documenti:

  • Asseverazioni Enea se si tratta di crediti Superbonus, asseverazione congruità dei prezzi se trattasi di Bonus Facciate;
  • Fatture con sconto in fattura (imprese e liberi professionisti), oppure ‘classiche’ relative alle agevolazioni fiscali (privati committenti). Per questi ultimi si richiedono le contabili dei bonifici ‘parlanti’ che dimostrano il pieno effettivo diritto alla maturazione del credito d’imposta pagabile;
  • Estratto cassetto fiscale aggiornato (imprese e liberi professionisti) in cui si evince lo spreco delle annualità che non possono essere più oggetto di cessione o compensazione (ES: 2022-2023-2024). Per il privato committente serve la dichiarazione dei redditi (modello 730) in cui viene riportato il credito utilizzato in compensazione. Es: se le asseverazioni e i bonifici evincono un diritto acquisto pari a 20000 euro annui e la capacità fiscale del privato committente è stata di 5000 euro, compensata nel modello 730, la somma da chiedere a rimborso sarà di euro 15.000;

4. Compilare l’informativa sulla privacy per utilizzare i vostri dati sensibili in sede giudiziaria. Lo Stato Italiano sostiene che nessuna impresa, libero professionista o privato committente abbia subito spreco di crediti d’imposta Superbonus o Bonus Facciate se non in ‘parte trascurabile’. Siamo pertanto obbligati a raccogliere uno stock significativo di spreco da portare presso la magistratura italiana, ma soprattutto quella europea.

5. Completato l’iter è molto importante:

  • iscriversi alla nostra news letter per rimanere sempre aggiornati sull’evolversi delle fasi giuridiche, ricevendo periodicamente le info attraverso la vostra posta elettronica. Si trova in fondo ad ogni articolo presente nel sito. Postiamo solo l’immagine di riferimento che non è un link;
  • entrare nella chat What’App dedicata ai soli associati.

https://chat.whatsapp.com/BqRamZQpSFYHUA8laHq80o

6. Conclusioni:

  • Uniti si vince, disuniti si perde. Non v’è motivo di temere leggende metropolitane come ‘ripercussioni’ da parte dello Stato attraverso l’ Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza per iniziative come quella che stiamo intraprendendo. Imprese di costruzioni, liberi professionisti e privati committenti hanno semplicemente effettuato lavori sulla base di una Legge dello Stato e quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola 30 volte, rendendo un’inferno la vita di centinaia di migliaia di persone. Presso i tribunali europei vengono ‘castigati’ sistematicamente e noi andiamo forti di un diritto acquisito attraverso un regolamento europeo (SEC2010) che ci permette di ottenere un rimborso diretto di crediti fiscali divenuti ‘pagabili’ che non possono essere fatti sprecare. Vi postiamo le recenti sentenze delle corti europee in cui si evince chiaramente dove dobbiamo concentrare le nostre energie per ottenere giustizia:

https://www.dirittoeconomiaimpresa.it/insolvenza-delle…

https://www.lindipendente.online/…/la-corte-europea…

https://unipd-centrodirittiumani.it/…/la-corte-europea…

https://www.meltingpot.org/…/denudati-maltrattati-e…

https://www.cfnews.it/…/la-cedu-bacchetta-l-eccessivo…

https://www.giurisprudenzapenale.com/…/caso-sallusti…

https://www.flcgil.it/…/precariato-nella-scuola-l-ue…

https://tg24.sky.it/…/ue-italia-assegno-unico-corte…

https://www.rainews.it/…/almasri-cpi-contro-il-governo..

IL TEAM L’ALBA DI UNA RINASCITA SOCIALE

eurostat-logo

TUTTE LE OMBRE SU EUROSTAT E IL MANUALE MGDD AGGIORNATO CON NUOVI SOFT-LOW

Il 2 Marzo 2023 l’Istat ha classificato i crediti fiscali del Superbonus 110% e quelli del Bonus Facciate 90% come crediti pagabili/esigibili. Il Governo Italiano ha cercato (goffamente) di far passare questa cosa come una mera classificazione contabile e nulla più. Il realtà non è affatto cosi. Un credito fiscale pagabile è ben diverso da quello introdotto nel DECRETO RILANCIO (non pagabile). Il Comma 3 dell’art.121 DL 34/2020 è la parte in cui, nel DECRETO RILANCIO, viene spiegata la classificazione adottata per questi nuovi crediti trasferibili e cita testuali parole:

Se apriamo il Regolamento Europeo Sec2010 nel capitolo riferito ai crediti d’imposta pagabili e non pagabili troviamo questa applicazione:

Il punto 20.167 spiega molto chiaramente il fatto che nel caso di un credito fiscale ‘pagabile’, l’ammontare della capacità fiscale di un contribuente verrà pagato al beneficiario che abbia maturato un credito d’imposta nelle parte eccedente alla propria capacità fiscale.

Viceversa un credito d’imposta ‘non pagabile’ non verrà pagato al beneficiario del credito d’imposta nella parte eccedente la propria capacità fiscale.

Nel Comma 3 dell’art.121 del Decreto Rilancio è evidente che questi crediti siano nati come ‘non pagabili’.

Il 2 Marzo 2023 ISTAT dopo infinite consulenze metodologiche avute con Eurostat e successivamente aver ricevuto il manuale aggiornato ( MGDD) con dei soft-low sulla specifica riguardo il trattamento contabile da registrare dei nuovi crediti d’imposta trasferibili, ha deciso di riclassificare i crediti fiscali Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% da crediti non pagabili in crediti pagabili, lasciando tutti quelli dei bonus minori invariati e quindi ‘non pagabili’.

Il manuale aggiornato MGDD contiene questo soft-low per i crediti fiscali del DECRETO RILANCIO;

Questa edizione 2022 è stata preparata sotto la responsabilità di Luca Ascoli, Rasa Jurkoniene, Philippe de Rougemont e Olga Leszczynska-Luberek dell’Unità D-1 di Eurostat (Procedura per i disavanzi eccessivi, metodologia e SFP)(2) in collaborazione con gli esperti della Task Force sulle questioni metodologiche della PDE e del gruppo di lavoro GEP e con altri colleghi della Direzione D, che hanno dato un contributo significativo alla presente versione dell’ MGDD. In questo contesto un ringraziamento particolare va a Martim Assuncao, Daniela Comini, Galjinka Dominic, Thomas Forster, Vassil Georgiev, Daniela Ilavska, Floris Jansen, Gedmine Joniune, Didier Lebrun, Lourdes Prado, Vaida Savickaite e Laura Wahrig.Gennaio 2023 Luca Ascoli Direttore Direzione D: Statistiche sulla finanza pubblica (SFP)

Alleghiamo il manuale MGDD completo

COSA SONO I SOFT LOW?

Eurostat non è nuovo ad introdurre soft-low su trattati e regolamenti europei, forte dell’art.249 del TRATTATO CE che glielo consente. Nel caso specifico del Sec 2010 ottiene delega attraverso l’articolo 7 del Regolamento Europeo direttamente dalla COMMISSIONE EUROPEA.

L’introduzione della trasferibilità dei crediti d’imposta del nostro Paese attraverso l’emanazione del Decreto Rilancio, ha introdotto una novità nel determinarne la giusta classificazione contabile, non presente nel Regolamento Europeo EU 549/2013.

Quando accade uno scenario di questo tipo le strade per uno Stato membro sono due:

  1. L’istituzione che si occupa delle registrazioni contabili (in questo caso l’Istat), procede in autonomia e decide la classificazione del credito d’imposta;
  2. Si rivolge ad Eurostat e chiede a quest’ultima di consegnargli una linea guida/soft low che lo aiuti a prendere la giusta decisione.

Nel primo caso tale scelta è rimessa alla completa discrezionalità delle singole istituzioni con la conseguenza che la forza dell’atto prodotto è indipendente dalla norma e rimessa al giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero all’opera interpretativa della dottrina. Al paragrafo 4 dell’art.1 del regolamento europeo Sec2010 è chiarito in modo esplicito. In sostanza un istituto di statistica di qualsiasi Stato Membro può decidere in autonomia come classificare i crediti fiscali, in questo caso specifico per l’Italia ci riferiamo ai nuovi crediti trasferibili introdotti con il Decreto Rilancio se la loro registrazione contabile rientri nelle voci pagabili o non pagabili. Vige un pericolo nell’operare in autonomia qualora ti denunciasse qualcuno che rilevi alchimie contabili per eludere regolamenti o trattati presso un tribunale europeo. In questo scenario ne risponderesti in prima persona.

Nel secondo caso applichi il paragrafo 3 dell’art. 2 del Regolamento Europeo e attendi il soft-low di Eurostat.

In sostanza Istat ha scelto la seconda strada ed ha incaricato Eurostat di effettuare dei soft-low in merito alla classificazione dei crediti trasferibili nati con il Decreto Rilancio.

Dopo svariate consulenze metodologiche, non ritenute sufficienti dal nostro Istituto di statistica nazionale, si è giunti all’inserimento di questo soft-low direttamente nel nuovo aggiornamento del manuale MGDD che Eurostat redige periodicamente.

COS’E’ L’MGDD DI EUROSTAT?

L’MGDD (Manual on Government Deficit and Debt) di Eurostat è il manuale di riferimento che fornisce linee guida per la registrazione statistica del deficit e del debito pubblico secondo il Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010).

A cosa serve?

L’MGDD serve a garantire che tutti i paesi dell’Unione Europea calcolino in modo coerente e comparabile il loro deficit e debito pubblico, fondamentali per rispettare i criteri di Maastricht e il Patto di Stabilità e Crescita.

Cosa contiene?

  • Regole contabili per la classificazione delle entrate e delle spese pubbliche
  • Trattamento delle operazioni finanziarie dello Stato
  • Definizioni di debito e deficit secondo le norme UE
  • Esempi pratici e chiarimenti su casi specifici

L’MGDD viene aggiornato periodicamente per adeguarsi ai cambiamenti normativi e alle nuove interpretazioni contabili.

L’aggiornamento del nuovo MGDD viene redatto da Eurostat a Gennaio 2023 e nella parte riguardante i crediti trasferibili il nuovo soft-low recita cosi:

REGISTRAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Distinzione di base tra crediti d’imposta pagabili e non pagabili.

I paragrafi 4.81 e 20.167-20.168 del SEC 2010 descrivono il trattamento dei crediti d’imposta nei conti nazionali. Un credito d’imposta è una forma di sgravio fiscale sottratto direttamente dall’imposta dovuta dal beneficiario dopo che questa è stata calcolata. Ciò è in contrasto con qualsiasi meccanismo (come sgravi fiscali, esenzioni o deduzioni) che, ad esempio, incide sulla base imponibile prima dell’applicazione dell’aliquota fiscale. Il SEC 2010 distingue due tipi di crediti d’imposta: a) i crediti d’imposta “non pagabili” (noti anche come non rimborsabili o “sprecabili”), che sono quelli limitati all’importo del debito fiscale. Tutti gli importi del credito d’imposta che superano il debito del contribuente nel periodo in vigore sono “persi”. b) Crediti d’imposta “pagabili” (noti anche come rimborsabili o “non sprecabili”), che sono quelli in cui l’intero importo del credito d’imposta viene pagato al beneficiario in ogni caso, implicando il pagamento dell’eccedenza quando lo sgravio fiscale è maggiore del debito d’imposta. In un sistema di crediti d’imposta esigibili, i pagamenti o gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente dall’entità del debito fiscale, anche nel caso in cui non esista alcun debito fiscale. I crediti d’imposta pagabili sono quindi passività pubbliche non contingenti: rappresentano un’obbligazione presente per il governo. Il SEC 2010 prevede approcci di registrazione diversi per questi due diversi tipi di crediti d’imposta. I crediti d’imposta non pagabili sono registrati come una riduzione delle entrate fiscali del SEC e quindi riducono la “pressione fiscale” e le entrate totali insieme a una diminuzione delle entrate fiscali in contanti. Per i crediti d’imposta pagabili, l’intero importo del credito d’imposta viene registrato come spesa pubblica e non vi è alcuna riduzione del gettito fiscale del SEC (nonostante la diminuzione del gettito fiscale in contanti). Questa registrazione, quindi, ha un impatto sulla pressione fiscale, sulle entrate totali e sulle spese totali, e sui loro corrispondenti rapporti con il PIL. Il SEC 2010 non specifica la categoria di spesa da utilizzare per la registrazione dei crediti d’imposta esigibili, in quanto vi possono essere diverse possibilità, a seconda della natura del credito d’imposta. Questa categoria potrebbe essere registrata come spesa corrente, ad esempio: sussidi (D.3) o prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62), a seconda della natura del beneficiario, o anche trasferimenti correnti vari (D.75). I crediti d’imposta pagabili potrebbero anche essere registrati come spese in conto capitale, in questo caso come contributi agli investimenti (D.92) o altri trasferimenti in conto capitale (D.99). (122) I crediti d’imposta per i quali la liquidazione in contanti da parte dell’amministrazione pubblica è rinviata a esercizi fiscali successivi, ma che devono essere comunque liquidati incondizionatamente dall’amministrazione pubblica (pagando ai beneficiari gli importi non ancora utilizzati) dopo un certo numero di anni, sono crediti d’imposta pagabili. In questi casi particolari, c’è la certezza che il governo pagherà effettivamente ai beneficiari entro la scadenza stabilita l’importo del credito d’imposta non ancora utilizzato. Pertanto, è certo che il governo perderà le risorse corrispondenti all’intero importo del credito d’imposta e l’unica incertezza è il momento in cui la perdita di risorse si concretizzerà nel flusso di cassa.

2.2.2.4.3. Casi di confine tra crediti d’imposta pagabili e non pagabili (NUOVO SOFT-LOW)

Il paragrafo 20.167 del SEC specifica che i crediti d’imposta possono essere pagabili, nel senso che l’importo del credito che eccede il debito fiscale sarà pagato al beneficiario. Ciò sembra implicare che, affinché un credito d’imposta sia considerato pagabile, le autorità fiscali devono versare al beneficiario l’importo in eccesso rispetto all’onere fiscale, in modo che nessun importo del credito d’imposta vada perso/sprecato. Questa caratteristica era tipicamente presente per i tipi tradizionali di crediti d’imposta erogabili. Tuttavia, la formulazione del paragrafo del SEC non copre i nuovi modelli di crediti d’imposta che consentono il trasferimento a terzi o permettono di differire, in particolare a tempo indeterminato, l’utilizzo dei crediti d’imposta, o quei crediti d’imposta che possono compensare il debito fiscale totale piuttosto che una specifica imposta sottostante. Quando si considerano le nuove caratteristiche osservate in questi regimi di credito d’imposta più recenti, la dichiarazione del SEC di cui sopra dovrebbe essere interpretata in senso più ampio, vale a dire che i crediti d’imposta possono essere pagati se ci sono elementi nel regime di credito d’imposta che indicano una probabilità molto alta che il credito d’imposta alla fine non venga perso. L’argomento principale è che sarà utilizzato da uno o più beneficiari in futuro (ad esempio, le risorse Manual on Government Deficit and Debt (122) Questo elenco non è esaustivo. In alcuni casi possono essere appropriate altre categorie di spesa. Tempo di registrazione e se saranno alla fine perse dall’amministrazione pubblica, per cui la spesa e la relativa passività pubblica devono essere rilevate all’inizio, ossia quando il credito d’imposta viene maturato. L’elemento chiave non è quindi il fatto che l’amministrazione pubblica fornisca contanti al beneficiario iniziale (creatore del credito d’imposta), in anticipo o nel corso di un certo periodo di tempo, ma il fatto che molto probabilmente i crediti fiscali saranno pagati (o, in alternativa, le entrate raccolte dall’amministrazione pubblica saranno inferiori) a un certo punto dall’amministrazione pubblica al beneficiario iniziale o a qualsiasi altra parte. In ogni caso, il contante sarà perso in relazione a questo credito d’imposta a un certo punto nel futuro. La liquidazione da parte del governo non deve necessariamente essere immediata e il credito d’imposta può essere utilizzato per ridurre la responsabilità fiscale (di uno qualsiasi dei potenziali beneficiari finali) negli anni successivi (qualunque sia la durata del periodo in questione). Un credito d’imposta può essere trasferito ad altri beneficiari, oppure può essere utilizzato per saldare un’ampia gamma di debiti fiscali del contribuente, compreso il suo debito fiscale totale. In questi casi, il credito d’imposta è considerato esigibile quando c’è un’altissima probabilità (cioè quasi il 100%) che il credito d’imposta venga utilizzato interamente (o quasi) in futuro, in modo che il governo perda effettivamente risorse equivalenti. Pertanto, il principio guida generale è quello di registrare una spesa pubblica (e una passività F.89) per quei regimi di credito d’imposta in cui la probabilità che il credito d’imposta venga utilizzato, in un modo o nell’altro, dal beneficiario è molto elevata e in cui il credito nei confronti della pubblica amministrazione è stabilito con sufficiente certezza e per un valore sufficientemente determinato. In tal caso, si ritiene che esista un credito d’imposta esigibile e si deve registrare una spesa (e una passività) pubblica per l’importo ottenuto dal contribuente.

Crediti d’imposta trasferibili (PARTE PIU’ IMPORTANTE DEL SOFT-LOW)

La trasferibilità del credito d’imposta implica che il contribuente possa trasferire il credito d’imposta (per l’importo non ancora utilizzato) a una terza parte, che può utilizzare il credito d’imposta per saldare il proprio debito fiscale. In caso di trasferimenti multipli consentiti dalla legislazione, più cessionari possono potenzialmente beneficiare di una riduzione o di un’estinzione dei propri obblighi fiscali fino al completo esaurimento del credito d’imposta. Il contribuente cedente che beneficia di tale credito d’imposta trasferibile ha una forte motivazione a utilizzare direttamente il credito d’imposta (saldando il proprio debito fiscale con tale credito d’imposta) o altrimenti a trasferirlo a terzi, se c’è il rischio di perdere il credito d’imposta o parte di esso. Questa caratteristica, in linea di principio, implica che il credito d’imposta non sarà definitivamente perso, anche se potrebbe non essere utilizzato in una transazione fiscale tra il governo e il beneficiario iniziale.

Se il credito del contribuente è trasferibile (vendibile), il credito d’imposta è di fatto un’attività (credito del contribuente) ed esiste necessariamente una controparte passiva (obbligo del governo). La capacità del beneficiario di “vendere” il proprio credito implica generalmente che la pubblica amministrazione riconosca implicitamente la passività e che il valore del credito possa essere determinato in modo affidabile, altrimenti il beneficiario iniziale non sarebbe in grado di trovare un acquirente interessato. Dal punto di vista dell’amministrazione pubblica, il flusso di risorse in uscita diventa in entrambi i casi quasi certo. Di conseguenza, se il credito d’imposta può essere trasferito a terzi, tale credito d’imposta deve essere considerato come un credito d’imposta esigibile e deve essere registrato nei conti nazionali come un’attività del contribuente e una passività dell’amministrazione pubblica. Quando il credito d’imposta può essere trasferito a qualsiasi soggetto (ad eccezione delle parti correlate), la probabilità che vada perduto è molto bassa ed è quindi da considerarsi un credito d’imposta esigibile, a meno che non vi sia la prova che un importo non trascurabile andrà sprecato. Quando il credito d’imposta può essere trasferito solo a parti correlate (ad esempio, solo al fornitore dei beni/servizi che hanno dato origine al credito d’imposta, ai familiari o a società dello stesso gruppo), può essere necessaria una valutazione per esaminare se, in pratica, questi crediti d’imposta possono essere persi per importi non trascurabili (nel qual caso il credito d’imposta rimarrebbe non pagabile).

Crediti d’imposta differibili (PARTE MENO IMPORTANTE DEL SOFT-LOW)

La differibilità dei crediti d’imposta si riferisce alla possibilità di riportare l’utilizzo del credito d’imposta agli anni (fiscali) successivi. In tal caso, l’eccedenza rispetto al debito fiscale dell’anno non viene né versata, come avverrebbe normalmente per i crediti commerciali pagabili, né sprecata, come avverrebbe normalmente per i crediti fiscali non pagabili. Il periodo di utilizzo è solitamente definito dalla legislazione e può essere piuttosto breve, uno o due anni, o piuttosto lungo, come più di 10 anni. In alternativa, alcuni crediti d’imposta possono essere rinviabili a tempo indeterminato. La regola generale da seguire è quella di valutare la probabilità che il credito d’imposta venga alla fine utilizzato (il che implica una perdita di entrate di cassa da parte del governo nel corso del tempo) per intero, o quasi, nel corso degli anni. Se la probabilità è considerata molto alta e l’importo è determinato con sufficiente certezza, la spesa (e la passività) dell’amministrazione pubblica viene registrata nei conti nazionali per l’importo del credito d’imposta spettante al contribuente. Si possono distinguere i seguenti casi: a) I casi di crediti d’imposta che possono essere differiti solo per un breve periodo dovrebbero essere considerati non pagabili, perché la probabilità di utilizzo non è sufficientemente alta da garantire che la maggior parte del credito d’imposta sarà alla fine utilizzato. b) I casi di crediti d’imposta per i quali l’utilizzo può essere differito indefinitamente sono generalmente considerati pagabili, a meno che non vi siano prove che il credito d’imposta dovrebbe essere sprecato per importi non trascurabili. Tali prove potrebbero essere disponibili, ad esempio, dalla contabilità del beneficiario o dall’esperienza. c) Per i casi in cui il credito d’imposta è differibile per un lungo periodo di tempo ma non indefinitamente, il credito d’imposta è presumibilmente non pagabile, anche se potrebbe essere necessaria un’analisi caso per caso di tali crediti d’imposta. In alcune circostanze, tuttavia, i crediti d’imposta differibili per un numero significativo di anni possono di fatto funzionare come un regime di credito d’imposta a tempo indeterminato quando il periodo differibile viene prorogato de jure o de facto ripetutamente.

La legislazione potrebbe introdurre dei limiti all’importo massimo dei crediti d’imposta differibili a tempo indeterminato. Potrebbero verificarsi due casi. In primo luogo, l’utilizzo del credito d’imposta che potrebbe essere maturato in un anno potrebbe essere limitato dall’importo di un debito fiscale in quell’anno. In tal caso, la probabilità che il credito d’imposta venga utilizzato nel corso degli anni rimane alta o molto alta. In secondo luogo, il tetto massimo potrebbe limitare l’importo del credito d’imposta da utilizzare in un determinato anno, e in questo caso sarebbe necessaria un’ulteriore analisi. In generale, quando tali massimali non sono troppo bassi, è sufficiente concludere che la probabilità che il credito d’imposta non vada perso nel corso degli anni rimane elevata. 42. Il riquadro 1 spiega che le attività fiscali differite differiscono dai crediti d’imposta e che le regole per i crediti d’imposta differibili non sono applicabili alle attività fiscali differite anche quando queste sono riportabili a tempo indeterminato – a meno che non siano in natura esigibili o siano convertite in crediti d’imposta esigibili. Casi di fusione/acquisizione/liquidazione/fallimento di società di capitali 43. Ci possono essere casi di crediti d’imposta che sono differibili per un periodo molto lungo o indefinito, e per i quali la probabilità di essere liquidati dal governo, per ragioni diverse, non è generalmente considerata molto alta. La situazione potrebbe tuttavia cambiare quando si riconosce che l’obbligo pubblico sul credito d’imposta permane se la società a cui è stato concesso il credito d’imposta entra in fusione/acquisizione/liquidazione/fallimento. Il contribuente potrebbe quindi essere autorizzato dalla legislazione a richiedere il credito d’imposta in caso di fusione / acquisizione / liquidazione o fallimento. Quando il credito d’imposta differibile è pagabile in caso di fallimento, tale caratteristica riduce la probabilità che il credito d’imposta venga sprecato. Allo stesso modo, il fatto che il credito d’imposta possa essere utilizzato dalla società acquirente in seguito a un’acquisizione, riduce di fatto notevolmente il rischio di spreco, perché alcune società possono essere attratte dall’acquisto di un’azienda in difficoltà al solo scopo di utilizzare il credito d’imposta per l’intero importo. Come regola generale, per i crediti d’imposta apparentemente non pagabili ma che sono differibili per un periodo molto lungo o indefinito e per i quali il credito d’imposta non viene perso in una situazione di fusione / acquisizione / liquidazione / fallimento, la probabilità di utilizzare il credito d’imposta rimane molto alta. Di conseguenza, il trattamento nei conti nazionali dovrebbe seguire le regole del credito d’imposta pagabile (che implica la registrazione della spesa pubblica per l’importo del credito d’imposta ottenuto).

Dopo aver esaminato il manuale aggiornato di Eurostat riferito alla linea guida/soft-low riguardante i crediti trasferibili introdotti dal Decreto Rilancio, Istat decide di classificare ‘pagabili’ i crediti d’imposta generati dall’agevolazione Superbonus110% e quelli del Bonus Facciate 90%, lasciando non-pagabili i crediti d’imposta di tutti gli altri bonus minori.

Tralasciando la legittimità o meno di questa decisione presa da Istat, che non tratteremo in questo articolo, notiamo alcune cose non molto chiare in questa vicenda nel soft-low redatto da Eurostat.

Ci referiamo più precisamente nella parte riguardante la fruizione di un credito d’imposta classificato ‘pagabile’.

Eurostat scrive nel suo soft-low presente nell’MGDD aggiornato:

”Il paragrafo 20.167 del SEC specifica che i crediti d’imposta possono essere pagabili, nel senso che l’importo del credito che eccede il debito fiscale sarà pagato al beneficiario. Ciò sembra implicare che, affinché un credito d’imposta sia considerato pagabile, le autorità fiscali devono versare al beneficiario l’importo in eccesso rispetto all’onere fiscale, in modo che nessun importo del credito d’imposta vada perso/sprecato. Questa caratteristica era tipicamente presente per i tipi tradizionali di crediti d’imposta erogabili. Tuttavia, la formulazione del paragrafo del SEC non copre i nuovi modelli di crediti d’imposta che consentono il trasferimento a terzi o permettono di differire, in particolare a tempo indeterminato, l’utilizzo dei crediti d’imposta, o quei crediti d’imposta che possono compensare il debito fiscale totale piuttosto che una specifica imposta sottostante. Quando si considerano le nuove caratteristiche osservate in questi regimi di credito d’imposta più recenti, la dichiarazione del SEC di cui sopra dovrebbe essere interpretata in senso più ampio, vale a dire che i crediti d’imposta possono essere pagati se ci sono elementi nel regime di credito d’imposta che indicano una probabilità molto alta che il credito d’imposta alla fine non venga perso. L’argomento principale è che sarà utilizzato da uno o più beneficiari in futuro (ad esempio, le risorse Manual on Government Deficit and Debt (122) Questo elenco non è esaustivo. In alcuni casi possono essere appropriate altre categorie di spesa. Tempo di registrazione e se saranno alla fine perse dall’amministrazione pubblica, per cui la spesa e la relativa passività pubblica devono essere rilevate all’inizio, ossia quando il credito d’imposta viene maturato. L’elemento chiave non è quindi il fatto che l’amministrazione pubblica fornisca contanti al beneficiario iniziale (creatore del credito d’imposta), in anticipo o nel corso di un certo periodo di tempo, ma il fatto che molto probabilmente i crediti fiscali saranno pagati (o, in alternativa, le entrate raccolte dall’amministrazione pubblica saranno inferiori) a un certo punto dall’amministrazione pubblica al beneficiario iniziale o a qualsiasi altra parte.”

Il soft-low di Eurostat entra nel merito vero e proprio riguardo alla fruizione di un credito d’imposta ‘pagabile’. La domande a questo punto sono le seguenti: lo può fare? può creare un soft-low che completi o addirittura si sostituisca ad un trattato o ad paragrafo presente in un regolamento europeo?

La risposta è no!

C’è scritto addirittura nel regolamento SEC 2010

Nessun delegato dalla Commissione Europea (in questo caso Eurostat) può cambiare i concetti base del Regolamento Europeo.

Essendo il SEC 2010 armonizzato con il System of National Accounts (SNA 2008) il soft-low di Eurostat citato in precedenza entra in contrasto sia con il Sec2010 e addirittura con lo stesso SNA 2008 (Un quadro metodologico di contabilità nazionale applicato a livelli mondiale).

La cosa divertente è che nella prima pagina dell’MGDD Eurostat lo sottolinea pure che è fondamentale l’armonizzazione tra il SEC 2010 e lo SNA 2008.

Per farvi capire meglio il concetto, in questo momento negli Stati Uniti abbiamo crediti fiscali trasferibili registrati non-pagabili, in Europa abbiamo quelli italiani registrati pagabili.

In tutta l’Unione Europea e nei Paesi membri che hanno sottoscritto il SEC 2010 e lo SNA 2008 chi possiede un credito fiscale pagabile, non può perderlo e la parte eccedente la propria capacità fiscale ha il diritto al rimborso diretto da parte del suo Stato, in Italia invece un contribuente può perdere un credito d’imposta pagabile e non può chiederlo a rimborso! Follia pura! Alla faccia dell’armonizzazione!

PREFAZIONE MGDD:

Nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE)(1), originariamente definita dal Trattato di Maastricht (articolo 104) e attualmente definita nella versione consolidata del 2012 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (articolo 126), Eurostat, a partire dal 1994, ha la missione di garantire una corretta applicazione di questo quadro concettuale di riferimento, al fine di ottenere statistiche affidabili e comparabili in tutta l’Unione europea. Il fulcro di questo quadro concettuale è il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (denominato SEC 2010), pubblicato nel maggio 2013 e applicabile (con il regolamento (UE) n. 549/2013) dal 1° settembre 2014. Il SEC 2010 ha sostituito il precedente quadro metodologico del SEC 95. È compatibile con il System of National Accounts (SNA 2008), un quadro metodologico di contabilità nazionale applicato a livello mondiale. Eurostat pubblica il Manual on Government Deficit and Debt – ESA Implementation (MGDD) che integra o interpreta le regole generali del SEC 2010. Il MGDD, pubblicato per la prima volta nel 1999, fornisce indicazioni sul trattamento statistico appropriato di specifiche operazioni delle amministrazioni pubbliche, nonché chiarimenti sulle questioni sollevate nell’Unione europea in merito alle statistiche sulla finanza pubblica. È un complemento indispensabile al SEC 2010 e uno strumento importante per gli statistici e gli specialisti che si occupano di questioni di finanza pubblica. Inoltre, aiuta a comprendere meglio la metodologia applicata ai dati sulla finanza pubblica e alla compilazione delle statistiche per la PDE. Questa nuova edizione del MGDD si concentra su alcuni aspetti metodologici che sono stati attentamente considerati dal 2019 nel contesto di una specifica Task Force di Eurostat sulle questioni metodologiche della PDE e del Gruppo di lavoro sulle statistiche della PDE (GEPD), composto da esperti di statistiche della PDE, di statistiche sulla finanza pubblica e di conti nazionali di Eurostat, degli Stati membri dell’UE e di altre istituzioni. Alcuni capitoli sono stati redatti in risposta agli eventi e agli sviluppi recentemente emersi, come le iniziative e le misure nazionali e sovranazionali attuate a seguito delle pandemie COVID-19. Le seguenti parti sono state modificate nella sostanza o inserite ex novo rispetto alla versione precedente del MGDD.

I responsabili di questo clamoroso illecito sono i seguenti soggetti che si sono firmati nell’aggiornamento del nuovo manuale MGDD:

Questa edizione 2022 è stata preparata sotto la responsabilità di Luca Ascoli, Rasa Jurkoniene, Philippe de Rougemont e Olga Leszczynska-Luberek dell’Unità D-1 di Eurostat (Procedura per i disavanzi eccessivi, metodologia e SFP)(2) in collaborazione con gli esperti della Task Force sulle questioni metodologiche della PDE e del gruppo di lavoro GEP e con altri colleghi della Direzione D, che hanno dato un contributo significativo alla presente versione dell’ MGDD. In questo contesto un ringraziamento particolare va a Martim Assuncao, Daniela Comini, Galjinka Dominic, Thomas Forster, Vassil Georgiev, Daniela Ilavska, Floris Jansen, Gedmine Joniune, Didier Lebrun, Lourdes Prado, Vaida Savickaite e Laura Wahrig.

Gennaio 2023 Luca Ascoli Direttore Direzione D: Statistiche sulla finanza pubblica (SFP)

In sostanza riteniamo che i crediti fiscali Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% classificati ‘pagabili’ da Istat nel 2023 (e accettati da Eurostat) siano un diritto acquisito inequivocabile nella sua completa interezza come chiaramente specificato nel Regolamento Europeo SEC 2010 ai paragrafi 20.167 e 20.168.

Non sono sprecabili (non si possono perdere anno dopo anno perchè impossibilitati a cederli), sono rimborsabili con il cash nella parte in eccedenza alla capacità fiscale di un contribuente (come tutti gli altri crediti fiscali pagabili) e addirittura il soft-low di Eurostat dovrebbe impedire Decreti Legge come il DL39/2024 che ne impediscano la trasferibilità.

Eurostat va portata (in modo più celere possibile) dinnanzi alla CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, affinchè venga neutralizzato il clamoroso abuso di soft-low che ha adottato sulla specifica del credito d’imposta trasferibile divenuto ‘pagabile’ nel suo manuale recentemente aggiornato.

Nei tribunali nazionali sembra che nemmeno vengano considerati come forma giuridica (i soft-low), ma solamente in quelli comunitari.

Invito molte persone che leggeranno questo articolo e che hanno questo problema con i crediti fiscali Superbonus e Bonus Facciate ad iscriversi alla nostra associazione (il modulo di iscrizione si trova nello home del nostro sito) oltre ad iscriversi alle news letter da ricevere, che possono trovare in fondo a questo articolo, in modo da rimanere sempre aggiornati.

Con passione e professionalità

468356713_122124457982394271_8352044343537518954_n

OFFERTE AGGIORNATE RELATIVE ALLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA DERIVANTI DAL DECRETO RILANCIO

Abbiamo 5 tipologie di acquisto dei crediti d’imposta derivanti dai bonus riferiti al DECRETO RILANCIO (crediti quadriennali/quinquennali/decennali)

1) Canale bancario cessione cassetto fiscale in verticale annualità 2025-2026-2027 oppure 2025-2026-2027-2028.

Condizioni di acquisto:

  • Cassetti con annualità 2025-2027 o 2025/2028;
  • Le singole cessioni devono avere un importo medio nell’ordine di 250.000 € per sveltire le procedure di verifica e liquidazione (importo minimo a cantiere);
  • Prezzo di acquisto 79% netto impresa sul verticale – La due diligence della banca è interna e già inclusa nel prezzo;
  • Set iniziale documentale per una prima verifica:
  • Visura aggiornata;
  • Bilancio 2022 e 2023 e 2024 provvisorio;
  • Estratto cassetto fiscale aggiornato;
  • Documenti del titolare / AD dell’impresa cedente;
  • Cassetto minimo: € 5m (a breve ci indicheranno se accettano cassetti anche più piccoli, ma sempre di almeno un €2m);

  Altri criteri:

  • Imprese con buona solidità e storicità; imprese che abbiano già ceduto a istituti bancari, per le quali è stata eseguita l’analisi di AML e KYC – NO Imprese Create ad Hoc dopo il 2019;
  • Territorialità: la procedura è più rapida se l’impresa opera in aree in cui Banca ha delle filiali (Nord Italia, inclusa Emilia; Roma-Lazio) – Criterio preferenziale, ma non ostativo se ci fosse buona disponibilità di rate 2025 e la società solida (se di altre regioni rate CRIBIS del 50/60% minimo);
  • Oggetto sociale focalizzato nel settore;
  • Consorzi: possono essere considerati – ma ci devono essere evidenze dei Soci;

TEMPISTICHE E PROCEDURE

  •  Presentazione società tramite Visura, Bilanci, Cassetti e Doc Titolare – In circa 7 gg (max 10gg); 
  • Viene aperto un rapporto di C/C e si deve fornire un Riepilogo dettagliato delle cessioni che serve per il censimento delle pratiche (attività eseguita dalla filiale di riferimento). In questa fase viene inviata un LOI vincolante di 30gg alla società cedente;
  • Una volta avviata la procedura sopra descritta, la società inserisce la documentazione nella piattaforma della Banca (abbiamo la checklist per una prima verifica).

2) Canale bancario cessione cassetto fiscale in verticale annualità 2025-2026-2027 oppure -2025-2026-2027-2028.

  • acquisto dei crediti 2025-2027 o 2025/2028

Metriche aziendali:

  • aziende costituite max 2020;
  • azienda con attività coerente al settore edilizio e affine;
  • esclusi consorzi;
  • no seconde cessioni;
  • solo Superbonus e fine lavori;
  • no pregiudizievoli in capo soci e amministratori;
  • KYC e AML ok secondo prassi bancarie

Condizioni economiche

  •  Minimo cassetto 3M;
  • acquisto cassetto verticale 2025 – 2027 omogenei;  
  • acquisto cassetto verticale 2025-2028 omogenei;
  • capacità di acquisto massima di 20M per cedente, che sarà determinata dalla banca attraverso metriche delle medie dei parametri di bilancio;
  • prezzo: 73% / 75% a seconda della grandezza del cassetto (es. cassetto da 3M avrà un prezzo del 73% mentre un cassetto da 15M potremmo avere un prezzo del 75%);
  • pagamento per le annualità 2025-2027: immediato post Due Diligence;
  • pagamento per le annualità 2025-2028: 2/3 pagato subito post due diligence, mentre 1/3 pagato a fine anno 2025

Tempistiche

  • 3 gg da quando viene inviata la pratica per avere una prima risposta sulla società;
  • in caso di esito positivo LOI intestata la cliente e vincolante (il vincolo avrà una durata di 45 gg ma che in realtà si riduce a 10gg perché sono i giorni necessari per la valutazione del merito creditizio, per cui se dopo 10 gg l’esito è positivo si va avanti con il contratto di cessione, altrimenti in caso di esito negativo decade anche il vincolo della LOI;
  • dopo la LOI circa 10 gg per avere ok definitivo sul merito creditizio;
  • in quel caso uscirà accordo quadro vincolato all DD tecnica dei crediti;
  • Attività di Due Diligence svolta da Deloitte o BDO già compresa nei prezzi; possiamo indicare preferenza del cliente fra i due advisor.

Documentazione per prima presentazione

  • Bilancio 2021-2022-2023 Depositato e provvisorio 2024;
  • cassetto aggiornato alla data di invio, NON precedente;
  • visura societaria recente;
  • documento amministratore;
  • File cantieri come da documento allegato (Allegato A).

3) Canale bancario cessione CREDITI SISMABONUS ACQUISTI DA 3M cassetto minimo

Metriche aziendali:

  • aziende costituite max 2019;
  • oggetto sociale coerente attività edilizie;
  • no consorzi;
  • no seconde cessioni;
  • KYC e AML ok secondo prassi bancaria;
  • acquisto verticale 2025-2027 e 2025-2028;
  • pagamento immediato post due diligence;
  • tempo 10gg lavorativi da quando viene inviata la prima documentazione per avere risposta dalla banca;
  • Prezzo di acquisto 79% netto impresa sul verticale – La due diligence è interna e già inclusa nel prezzo;

Documentazione per prima presentazione

  • Visura aggiornata;
  • bilancio 2020-2021-2022-2023 depositati e provvisorio 2024;
  • documento amministratore;
  • cassetto aggiornato alla data di invio;
  • file cantieri diviso per commessa e anno di spesa;

4) Società privata acquisto orizzontale con possibilità di sottoscrivere accordo quadro su annualità successive (solo crediti SUPERBONUS110%)

  • Cassetti con annualità 2025-2027 o 2025/2028;
  • Si deve fornire un Riepilogo dettagliato delle cessioni;
  • Prezzo di acquisto 86-87% netto impresa  – La due diligence è interna e già inclusa nel prezzo; 
  • Set iniziale documentale per una prima verifica:
  • Visura camerale aggiornata;
  • Bilancio 2022 e 2023 e 2024 provvisorio;
  • Estratto cassetto fiscale;
  • Documenti del titolare / AD dell’impresa cedente;
  • Cassetto minimo: € 1 MLN con almeno 300.000 di annualità 2025;
  • L’acquisto dei crediti qualora si scegliesse di optare per l’accordo quadro si sviluppa in questa modalità:
  • Cessione ad aprile 2025 annualità 2025, l’annualità 2026 verrà acquistata ad aprile 2026, l’annualità 2027 verrà acquistata ad aprile 2027. Possibilità ovviamente di cedere solamente l’annualità 2025 senza accordo quadro.

TEMPISTICHE E PROCEDURE: analisi azienda circa 5 GG lavorativi e liquidazione una volta ottenuta la comfort letter da una società di revisione Big Four (EY, Deloitte, PWC o KPMG).

5) Canale società privata acquisto orizzontale con possibilità di sottoscrivere accordo quadro su annualità successive max fino annualità 2027 (tutte le tipologie di bonus, non solo Superbonus)

  •  Cassetti con annualità 2025/2027;
  •  Si deve fornire un Riepilogo dettagliato delle cessioni;
  •  Prezzo di acquisto 77% netto impresa  – La due diligence è interna e già inclusa nel prezzo; 
  •  Set iniziale documentale per una prima verifica:
  • Visura camerale aggiornata;
  • Bilancio 2022 e 2023 e 2024 provvisorio;
  • Estratto cassetto fiscale;
  • Documenti del titolare / AD dell’impresa cedente;
  • Si acquistano cassetti min. 150.000 con almeno 50.000 di annualità 2025.
  • L’acquisto dei crediti qualora si scegliesse di optare per l’accordo quadro si sviluppa in questa modalità:
  • Pagamento immediato annualità 2025, l’annualità 2026 verrà acquistata entro il 30 Giugno 2025, l’annualità 2027 verrà acquistata entro il 30 Giugno 2026.

 

TEMPISTICHE E PROCEDURE:

  • analisi azienda circa 2 GG lavorativi e liquidazione una volta ottenuta la comfort letter (in questo caso siamo noi internamente i revisori documentali).

In tutte le soluzioni prospettate avremo bisogno dell’informativa sulla privacy firmata e inviata alla nostra mail alba.advicemanagement@gmail.com;

ITER DI CESSIONE:

  • Assieme all’informativa sulla privacy chiediamo di allegare gli ultimi 2 bilanci depositati e il bilancio provvisorio 2024, la visura camerale e l’estratto del cassetto fiscale aggiornato per la prima verifica sull’azienda;
  • Dopo l’analisi sull’azienda invieremo la nostra miglior offerta al cedente;
  • Il cedente qualora accetti la nostra l’offerta riceverà il mandato d’incarico da firmare;
  • Il cedente una volta che avrà firmato il mandato d’incarico e spedito alla nostra mail lo riceverà a sua volta controfirmato con il nominativo del cessionario, assieme al contratto di cessione CEDENTE/CESSIONARIO;
  • Chi fosse interessato ai nostri prodotti può contattarci alla seguente e-mail:

alba.advicemanagement@gmail.com

https://chat.whatsapp.com/GSU9Dt37JNLECLGSHqCeSJ

AFFIDATI AD ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’, AFFIDATI AD ALBA ADVICE & MANAGEMENT

 

Suoerbinus_costi

TUTTA LA VERITA’ SUL SUPERBONUS E IL MECCANISMO DELLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA


Warning: Array to string conversion in /www/wwwroot/albarinascita.it/wp-includes/formatting.php on line 1096

CAPITOLO 1) Introduzione e periodo roseo

Purtroppo come è ben risaputo il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio nel 2020 è da molto tempo demonizzato in modo massivo dal legislatore, dalle istituzioni e dai mass media.

Dopo un inizio spumeggiante avvenuto nel 2021, con monetizzazioni del credito che avvenivano con relativa celerità portando in brevissimo tempo alla piena occupazione del comparto delle costruzioni, alla fine dello stesso anno sono cominciati i primi problemi.

Nei primi mesi del 2021 l’attività della totalità degli istituiti finanziari e assicurativi, oltre alle partecipate Poste Italiane Spa e Cassa Depositi e Prestiti (cessionari) attivi nell’acquisto di questi crediti d’imposta a tasso contenuto hanno consentito di trasformare letteralmente l’Italia in un cantiere vivente. All’epoca il “nemico” era la difficoltà nel reperire i materiali per eseguire i lavori. Mancava tutto: materie prime come rame e acciaio, microchip per completare l’assemblaggio delle pompe di calore ecc. ecc.. Stranamente per il nostro Paese, per una volta funzionava a meraviglia una misura introdotta, che favoriva la fluidità degli incassi sulle fatture grazie alla straordinaria introduzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Ne beneficiavano tutti i settori che fisiologicamente crescono grazie al moltiplicatore edile (dal settore alimentare, della ristorazione, dei viaggi, delle concessionarie d’auto ecc ecc.). E’ noto, infatti, che se l’edilizia prospera anche tutti gli altri comparti stanno meglio.

Un comparto però è stato quello che ha decisamente beneficiato del decreto rilancio in modo molto più significativo rispetto agli altri: quello industriale.

Il Superbonus è stato un po’ diverso dall’edilizia tradizionale, in quanto per beneficiarne si era obbligati ad usare materiali a secco prodotti dal comparto industriale (caldaie, pompe di calore, fotovoltaico, pannelli solari, serramenti, isolanti termici ecc.). In primis questo fattore per lo Stato era vantaggioso perché la spesa, intesa come mancato gettito fiscale futuro, era alleggerita dalle enormi imposte erariali versate dall’industria al servizio dell’edilizia. Aumento delle assunzioni e maggiori utili si traducevano ovviamente nella crescita delle imposte da versare al fisco e al sistema previdenziale.

In secondo luogo il settore industriale si stava cimentando (qualcuno ingenuamente lo ha pure fatto) in una campagna di investimenti a medio lungo termine per incrementare la produzione ed evitare di dover necessariamente ricorrere all’import. Fabbriche di produzione di pannelli fotovoltaici, di isolanti termici, ecc. sarebbero sicuramente nate (e prosperate) con un Superbonus operativo a medio lungo termine.

Infatti TUTTE LE FORZE POLITICHE erano entusiaste della maxi-agevolazione e chiedevano a gran voce proroghe ed estensioni ad altri settori (come quello alberghiero) e non solamente alle abitazioni private.

Il Superbonus e la cessione del credito piacevano così tanto alle forze politiche che nel 2021 gli emendamenti che venivano presentati alle norme che lo disciplinavano erano sempre volti al suo potenziamento.

Clamoroso fu il Decreto Semplificazioni, fortemente voluto dal Ministro della Pubblica Amministrazione di Forza Italia Renato Brunetta, che addirittura permetteva di eseguire le opere anche in presenza di difformità urbanistiche.

Infine va citata anche una relazione commissionata dal Ministero dell’Economia e Finanze alla Luiss Open Economics per stimare i costi e benefici della misura nel lungo periodo.

L’esito della stima fu sorprendente: un ritorno in attivo per lo Stato nel lungo periodo!

Seguirono molti altri importanti studi a quello della Luiss, ad esempio quelli di Nomisma e del Cresme.

L’OCSE:

LA COMMISSIONE EUROPEA:

Addirittura la Commissione Europea ha assegnato 4 stelle su 5 alla misura. La quinta stella non è stata assegnata perché consigliavano di estenderlo ad altri settori ed in modo strutturale.

Anche una della agenzie di rating più importanti al mondo (Fitch) ha speso inizialmente ottime parole, anche se di recente ha ritrattato…

La Presidente della Commissione Attività Produttive, L’On. Martina Nardi, convocò l’associazione per valutare le proposte su come attuare il grande piano europeo sulla transizione energetica, più noto come GREEN DEAL.

Con stupore apprendemmo che in merito al Green Deal, per il nostro Paese la Commissione Europea inviò una relazione in cui consigliava di attuare il piano per il tramite delle PMI e dei liberi professionisti. Oltre ai vantaggi in termini di impatto ambientale, veniva puntualizzato come la prosperità delle PMI ne avrebbe tratto grandissimo giovamento. Fu consigliato inoltre di attuare questo piano attraverso incentivi come il SUPERBONUS coniugato con al CESSIONE DEI CREDITI FISCALI, esortando a renderli strutturali.

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/COM_2021_802_1_IT_ACT_part1_v2.pdf

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/COM_2021_802_1_IT_annexe_proposition_part1_v2.pdf

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/SWD_2021_454_1_IT_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf

Purtroppo come sappiamo, il nostro Paese non solo ha dichiarato di non voler attuare il Green Deal, ma ha anche impostato la propaganda facendo in modo che le persone pensassero che l’Europa volesse mettere le mani sulle case degli Italiani.

Purtroppo la politica, avendo il controllo del main stream, può distorcere facilmente la realtà dei fatti, influenzando l’opinione pubblica.

E infatti queste informazioni non furono mai diffuse!

CAPITOLO 2) Primi problemi e affossamento del meccanismo della cessione del credito operato da Mario Draghi e Daniele Franco

Come un fulmine a ciel sereno l’11 Novembre 2021 sorgevano i primi problemi. Il Consiglio dei Ministri (nottetempo, come di consueto per il Governo di Mario Draghi) varava il DL Anti-frodi, e cominciavano le prime accuse sulle frodi.

Ricorderete la nota conferenza stampa del Premier Mario Draghi e del Ministro delle Finanze Daniele Franco per spiegare le ragioni per le quali andavano necessariamente presi quei provvedimenti.

Riascoltando attentamente si può notare che la preoccupazione del ministro Daniele Franco riguardava ben poco il Superbonus 110%, bensì il Bonus Facciate 90% introdotto senza limite di spesa, senza il visto di conformità obbligatorio e senza l’asseverazione della congruità dei prezzi.

Il risultato quindi fu la decisione di curare il male introducendo i visti e le asseverazioni già presenti fin dall’origine nel Superbonus110%, anche per i bonus minori.

Le conseguenze del DL Anti-frodi furono il termine definitivo dell’acquisto dei crediti d’imposta da parte di Cassa Depositi e Prestiti, oltre ad un blocco temporaneo generale anche degli altri players attivi in questo mercato, tuttavia conseguenze non devastanti come quelle causate successivamente all’approvazione di un altro (molto ben noto) decreto legge.

Il 2021 si concluse con uno strepitoso incremento del PIL del 6,8%, poi rivisto ben due volte al rialzo da parte di Istat sino al definitivo +8,9%.

Veniva anche approvata la proroga del Superbonus, voluta pressoché all’unanimità da tutte le forze parlamentari di maggioranza e opposizione nella finanziaria di fine anno.

CAPITOLO 3) Distruzione del meccanismo della cessione del credito mediante l’introduzione di una legge approvata alla stregua delle leggi razziali introdotte nel 1938.

Dopo aver dovuto digerire la proroga del Superbonus CHIESTA A GRAN VOCE da quasi tutte le forze parlamentari, l’ex banchiere centrale della BCE decise di attaccare direttamente lo strumento che aveva fatto volare il decreto rilancio: LA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA.

Iniziavano a circolare le notizie, già dai primi giorni del 2022, che nel successivo decreto legge sarebbero state introdotte limitazioni nella cessione dei crediti fiscali.

Contestualmente in quei freddi giorni di Gennaio, il comparto edile, subodorando i guai in arrivo, iniziava a raggruppare imprenditori e liberi professionisti ai quali venivano bloccate le pratiche di cessione dei crediti presso la partecipata dello Stato Poste Italiane SPA.

Il 27 Gennaio 2022 venne organizzata a Roma la prima manifestazione, proprio presso la sede centrale di Poste Italiane che porterà nei mesi seguenti alla nascita di una vera e propria associazione di categoria che prenderà il nome di ”CLASS ACTION NAZIONALE DELL’EDILIZIA” e che sarà impegnata in più di 20 manifestazioni a Roma nei successivi 18 mesi, oltre che ad avere interlocuzioni con quasi tutti i partiti politici e le varie istituzioni per cercare di risolvere i problemi ingravescenti che l’intera filiera si trovava ad affrontare mese dopo mese.

Durante la prima manifestazione gli imprenditori incontrarono una folta delegazione del MOVIMENTO 5 STELLE che furono avvertiti ed informati dei pericoli provocati dall’introduzione dei limiti alla libera circolazione dei crediti fiscali contenuti nella bozza del Decreto Sostegni-Ter che circolava sui giornali.

Le perplessità erano molte perché dall’analisi dei vari prodotti finanziari non ne emergeva nessuno con limiti di trasferibilità imposti nel settore interbancario. Le banche, infatti, acquistano e cedono quotidianamente mutui fra loro, cosi come ogni tipo di azione ecc.. Alla delegazione Movimento 5 Stelle fu quindi chiesto di fermare la follia di Mario Draghi prima che il comparto edile fosse andato incontro incontro al una vera e propria catastrofe.

Risposero di stare tranquilli e che il Governo non avesse i numeri per far passare una cosa del genere.

Invece poche ore dopo (intorno alle 19:00 – 20:00) il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA firmava il Decreto Sostegni-Ter che conteneva il famosissimo ART.28, caldeggiato da una propaganda equivalente a quella che condusse alle leggi razziali.

La cessione del credito fluida morì esattamente quel giorno e non si riprese mai più.

Seguì una vera e propria ondata di manifestazioni, oltre 20 contando anche quelle organizzate nel 2023.

Contemporaneamente alle manifestazioni furono intraprese ogni tipo di mediazione con la politica, interagendo con tutte le commissioni parlamentari che si occupavano del Superbonus.

Il costante impegno permise di riuscire ad ottenere la pubblicazione di brevi notizie sul problema anche a mezzo stampa, anche se quest’ultima non è stata MAI presente durante le manifestazioni per volere dei vari capo-redattori. Addirittura il 18 Maggio 2022 la manifestazione contava migliaia di persone in P.zza della Repubblica a Roma e non si presentò nemmeno una telecamera, mentre nello stesso momento, in un parco di Roma un esercito di giornalisti filmava e fotografava un gruppetto di no-vax che avevano organizzato un raduno non autorizzato dalla Questura per protestare contro il green pass.

Non si sono mai visti in piazza nemmeno i giornalisti amici del M5S come quelli de IL FATTO QUOTIDIANO e LA NOTIZIA.

Nelle piazze si vedevano sempre numerosi parlamentari del M5S in cerca di popolarità, ma mai una volta hanno provato a intercedere per coinvolgere la stampa.

L’articolo più importante in assoluto che fu pubblicato sulla vicenda è sicuramente quello delll’agenzia di stampa più grande al mondo REUTERS che, quando venne pubblicato, fu in molti paesi la notizia più letta riguardante l’Italia, persino davanti alla scissione tra Conte e Di Maio avvenuta lo stesso giorno.

https://www.reuters.com/business/italys-drugged-construction-boom-hits-wall-2022-06-22

Fu registrato anche un servizio di REPORT che decise di fare una puntata di approfondimento sul tema.

I giornalisti EDOARDO GARIBALDI e LUCA BERTAZZONI provarono anche a fare un buon lavoro, stravolto però da Sigfrido Ranucci all’ultimo momento in fase di montaggio. Il risultato fu uno strano servizio, ascoltandolo è difficile capire se gli autori siano contro il governo o contro i cittadini.

E’ noto purtroppo che servizi di Report sono sempre manomessi da Ranucci e spesso risultano faziosi.

https://www.raiplay.it/video/2022/11/Il-Bonus-il-Brutto-e-il-Cattivo—Report-28112022-45f5f533-a979-413f-8bfb-0a701438b7b9.html

Un portavoce dell’intero settore fu ospitato dalla nota trasmissione condotta da Floris DI MARTEDI’, ma una volta intesi i temi che volevano essere trattati (e i toni con i quali farlo) lo spazio a disposizione fu ridotto ad appena 40 secondi.

Come se non bastasse, dalla primavera del 2022 i (pochi) cessionari ancora in campo nell’acquisto dei crediti di imposta iniziavano a proporre a tutti i cedenti un maggiore tasso di sconto per le cessioni, ai limito dell’usura, inutili furono le successive richieste al MEF per l’introduzione di un tetto che impedisse lo sciacallaggio nei confronti di committenti e imprese che sarebbe stato inevitabile.

Il MEF rispose infatti che le regole sui prodotti finanziari riguardano BANKITALIA e che ad essa dovevano essere rivolte le richieste.

Bankitalia, interpellata immediatamente, rispose dopo mesi senza carta intestata, che l’introduzione di una soglia d’usura non era di sua competenza.

Ancora oggi vengono fatte acquisizioni di crediti d’imposta in modo ultra-speculativo, grazie al disinteresse mostrato dal MEF e da Bankitalia su questo importante argomento che fu portato sul loro tavolo.

Nel 2022 furono provati tutti gli strumenti a disposizione, anche l’invio massivo di un esposto alla magistratura contro l’art28 del sostegni-ter.

Ovviamente la magistratura li insabbiò.

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/TOTH-Norbert-Esposto.pdf

Era chiaro che il governo tentava di nascondere l’enorme controvalore dei crediti fiscali incagliati. Uscivano numeri “troppo strani”, sicuramente volti al ribasso.

Le stime di ANCE o CNA, che poi venivano usate pure da tutti i politici come fossero dogmi facevano letteralmente “ridere i polli”.

Servivano i numeri veri, quelli che solo le banche avevano in possesso.

Fu così che il costante lavoro di interlocuzione giunse sino alla commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario presieduta dall’esponente del M5S Carla Ruocco.

Clamorosamente i risultati dell’indagine furono resi pubblici a settembre 2022, pochi giorni dopo l’insediamento del Governo Meloni.

I crediti fiscali “incagliati” fino a Maggio/Giugno 2022 erano 47MLD e non certamente quanto veniva stimato dalle principali associazioni di categoria Ance o Cna.

Vergognoso fu l’intervento di Mario Draghi alla plenaria di Strasburgo, durante il qualche mese prima, screditò tutta Italia in mondovisione.

Una collaborazione con l’Europarlamentare Dino Giarrusso (fortunatamente) appena fuoriuscito dal M5S, permise di replicare nella stessa sede. E’ stato l’intervento migliore in assoluto effettuato da un parlamentare sul disastro dei crediti Superbonus incagliati.

Successivamente l’impegno fu rivolto nel tentativo di interloquire direttamente con la Commissione Europea.

Evidentemente l’unico “delinquente” nella vicenda del Superbonus era stato soltanto uno fino a quel momento: il legislatore.

Dal 2023 possiamo chiamarla definitivamente una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla frode aggravata, grazie alla complicità dell’ ISTAT e della CORTE DEI CONTI con il legislatore, ne parleremo approfonditamente più avanti in un capitolo dedicato.

Tornando al discorso Europa, purtroppo per gli italiani coinvolti con il blocco della cessione dei crediti il referente italiano in cima alla piramide di coloro che “contano” a Bruxelles era Paolo Gentiloni del Partito Democratico, che gestiva la Commissione agli Affari Economici. Gentiloni ovviamente, essendo un ultra-liberista completamente allineato al pensiero di Mario Draghi, non portò mai l’argomento all’attenzione dei vertici della Commissione, nonostante gli venne consegnato un dossier molto dettagliato.

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/Dossier-Class-Action-Nazionale-dellEdilizia-1.pdf

Degne di nota anche altre 3 perle nel 2022 che videro coinvolti i palazzi del potere.

  1. L’AGENZIA DELLE ENTRATE che “si inventa” legislatore con una circolare ( la 33E ) orripilante che stravolge il Decreto Rilancio:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-fisco-tutte-modifiche-normative-28810#google_vignette

Grazie alla caduta del Governo Draghi fortunatamente la circolare diramata fu pressoché annullata nella parte che delineava la responsabilità solidale dei cessionari, che senza questa sostanziale retromarcia non avrebbero sicuramente mai più acquistato i crediti dai cedenti.

2. LO STRAZIANTE LAMENTO DI MARIO DRAGHI MENTRE VENIVA CACCIATO DA QUASI TUTTI I PARTITI CHE COMPONEVANO IL SUO GOVERNO A CAUSA DEL SUPERBONUS.

La cosa divertente dell’intervento di Mario Draghi fu che accusò chi introdusse il meccanismo della cessione dei crediti senza discrimine e discernimento. Insomma, criticò il fatto che non venne dato in mano solo a pochi neoliberisti ma utilizzabile da tutti, anche dai più poveri.

Sicuramente uno dei partiti che introdussero questo meccanismo fu il PARTITO DEMOCRATICO che però rispose alle critiche subite con una standing ovation nei confronti dell’ex banchiere e, da li a qualche ora, anche ex premier.

Divertente anche lo sguardo che il Ministro Carfagna rivolse Draghi nella momento in cui quest’ultimo parla di dover tirare fuori dagli impicci le molte aziende che sono rimaste con i crediti fiscali bloccati.

Si vide un siparietto interessante quel giorno, anche in virtù del fatto che subito dopo l’intervento di Mario Draghi lo stesso PD si rese protagonista di un’imbarazzante appello rivolto alle altre forze politiche affinché non mandassero a casa il Governo.

Le parole del loro portavoce SIMONA MALPEZZI sono pura e rara follia che si è sommata all’omertà di Paolo Gentiloni a Bruxelles.

Fu pubblicato sul caso un video divertente.

CAPITOLO 4) GOVERNO MELONI E LE PROMESSE ELETTORALI DISATTESE

Ad Ottobre 2022 si insediava finalmente il Governo Meloni succedendo al Governo Draghi caduto anche per la questione Superbonus e cessione dei crediti incagliati.

Dopo aver ascoltato le parole di elementi di spicco di FDI il 18 Maggio 2022 durante una delle tante manifestazioni, molti elementi del comparto edile hanno espresso la loro preferenza alle successive elezioni politiche proprio per FDI pensando (erroneamente) che le promesse fatte potessero almeno in parte essere mantenute.

Divertente ascoltare gli interventi degli On. Andrea De Bertoldi e soprattutto quello di Paolo Trancassini quel giorno; a quest’ultimo fu dedicata anche una clip divertente.

In campagna elettorale Giorgia Meloni affermava (A GRAN VOCE) che qualora fosse stata eletta avrebbe tutelato i diritti di chi fosse rimasto con i crediti fiscali incagliati, oltre a stabilizzare i bonus edilizi con aliquote inferiori al 110%. Si parlava di introdurre un nuovo piano per la transizione energetica con aliquote massime all’80%.

Ovviamente non solo non tutelò proprio nessuno, ma quello che accadde fu quasi incredibile!

In primo luogo il Ministero dell’Economia e Finanze venne affidato alla LEGA.

Difficile trovare un precedente in cui il partito di maggioranza (forte di aver conquistato il triplo dei voti dei propri alleati) ceda ad un partito della coalizione il ministero più importante.

Giancarlo Giorgetti, che si presentò con un curriculum forse inadatto a gestire qualsivoglia attività, fu nominato Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Giorgetti ha fatto il politico di mestiere fin da giovane età dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università che insegna l’ultra-liberismo: LA BOCCONI.

https://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_Giorgetti

Inizialmente non affrontò nemmeno la questione, lasciando le cose come stavano. Solo l’11 Novembre 2022 pronunciò la celebre frase “la cessione del credito è una possibilità e non un diritto” annunciando un DL che avrebbe limitato alle sole fasce di reddito più basse l’accesso al Bonus al 110%.

La delusione seguita alle inutili parole del Ministro Giorgetti in quella conferenza stampa e la mancanza di interventi significativi per risolvere i problemi condussero all’organizzazione della manifestazione più imponente e partecipata sull’argomento.

Il 6 Dicembre 2022 migliaia di liberi professionisti, committenti e imprese di costruzioni si ritrovarono in P.zza Santi Apostoli.

Fu redatta all’uopo una scaletta degli interventi dedicati ai vari esponenti politici invitati.

Qualche giorno prima dell’evento il M5S fece sapere che avrebbe partecipato anche l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Fu risposto chiaramente che non era stato invitato e che non sarebbe stato fatto salire sul palco.

Il PREFETTO DI ROMA BRUNO FRATTASI fece prelevare l’organizzatore della manifestazione dalla DIGOS e lo fece portare nel suo ufficio contro la propria volontà, lasciando libero l’ex presidente del consiglio di fare indisturbato la sua “passerella”.

La narrazione dettagliata dell’accaduto e il vergognoso comportamento dei pentastellati guidati dal loro leader Giuseppe Conte è disponibile nel comunicato stampa diramato il giorno successivo.

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/Comunicato-del-10-12-2022-P.zza-S.Apostoli-1.pdf

La rabbia dei manifestanti si scatenò e la folla decise di dirigersi a Montecitorio.

Fu anche interessante conoscere il “Richelieu” di Giorgia Meloni, fino a quel momento abbastanza sconosciuto ai più.

Giovanbattista Fazzolari si rivelerà in seguito una figura molto negativa in tutta questa vicenda. Definito il “BRACCIO AMBIDESTRO” di Giorgia Meloni ed essendo il sottosegretario alla presidenza del consiglio la sua influenza sul governo era enorme.

Nelle numerose manifestazioni di piazza erano spesso coinvolte più associazioni di categoria, una di queste (che non sarà nominata) all’epoca era collegata con Fratelli D’Italia. Quando il partito di Giorgia Meloni vinse le elezioni, fu semplice per quest’ultima chiedere un incontro durante il quale Fazzolari, contrariato, disse loro che non avrebbe fatto nulla per sbloccare la cessione dei crediti di imposta, dato che nè lui nè il governo non avevano a cuore le PMI e che forse con il disastro legato ai crediti fiscali incagliati del Superbonus sarebbe stato utile per far chiudere le attività che “inquinano” il mercato e l’economia.

Ricordiamo che il tessuto produttivo italiano è composto per il 92% da PMI.

Nella conversazione chiarì che il Governo avrebbe introdotto stringenti parametri ISEE per limitare il più possibile la platea che avrebbe ancora avuto accesso agli incentivi.

Giustificò che la proroga concessa era dovuta solamente per le imminenti elezioni amministrative del Lazio e della Lombardia, ma promise che una volta concluse avrebbero stroncato definitivamente anche la cessione dei crediti sui nuovi lavori.

Subito dopo le elezioni, nottetempo continuando la tradizione avviata dal Governo Draghi, il CDM emanò il DL 11/2023 che non permise più di usufruire delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (gli strumenti che fecero decollare il Decreto rilancio) per i lavori iniziati successivamente alla pubblicazione decreto stesso.

Accadde esattamente quello che profetizzò Fazzolari, le intenzioni del Sottosegretario furono pubblicate un paio di mesi prima dei fatti che si sarebbero effettivamente verificati in un post su una pagina facebook.

https://www.facebook.com/photo?fbid=3367858276811579&set=gm.867190877922505&idorvanity=645327916775470

Interessante la giravolta di Fratelli D’Italia che sino a poco tempo prima presentava Disegni di Legge (2020) a firma di esponenti di alto grado come URSO o DE BERTOLDI sulla moneta fiscale.

https://albarinascita.it/wp-content/uploads/2025/01/ddl-2012__357369.pdf

Degna di nota anche la preoccupazione mostrata dall’On. De Bertoldi ad un convegno dei commercialisti il 4 Novembre 2022, che dichiarava come l’incaglio dei crediti d’imposta avrebbe portato sul tavolo del Governo “una delle più importanti crisi della storia repubblicana” qualora non avessero rimesso in moto il meccanismo della cessione dei crediti di imposta.

A fine Dicembre 2022 fu introdotta la check list documentale ministeriale, proposta dall’associazione e integralmente adottata da quasi tutti i cessionari rimanenti in gioco, il più concreto risultato ottenuto con il costante lavoro di confronto con la politica.

Questo fu molto importante, perché i cessionari attivi nel mercato fino a quel momento non conoscevano esattamente quali documenti avrebbero dovuto analizzare e conservare per ottenere la manleva sulla responsabilità solidale, rischiando di concorrere in reati penali in caso di sequestri per crediti irregolari.

Questa piccola vittoria, paradossalmente, fu ottenuta mediante la collaborazione con Fratelli d’Italia grazie all’ On. Guido Quintino Liris.

CAPITOLO 5) FALSO IN BILANCIO DEI CONTI PUBBLICI DELLO STATO PIU’ GRANDE DELLA NOSTRA STORIA REPUBBLICANA

Come predetto qualche mese prima dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, nel 2023 cominciò l’assalto finale al Superbonus e alla trasferibilità dei crediti fiscali.

Si cominciò con il DL11/2023 che vietò di usufruire dell’agevolazione del Superbonus, dello sconto in fattura e della cessione del credito per i nuovi lavori dall’entrata in vigore della normativa, oltre che a limitare quelli che ci erano rientrati con le Cilas presentate entro il 25 Novembre 2022.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20230216/Decreto-Legge-16-febbraio-2023-n-11-26171.html

Ma è il 2 Marzo 2023 che avvenne una cosa INCREDIBILE che passerà alla storia come LA PIU’GRANDE FALSIFICAZIONE DI CONTI PUBBLICI DELLO STATO ITALIANO. Una vera e propria truffa ai danni del popolo italiano e oltre che nei confronti di tutti i cittadini dell’Unione Europea, il tutto condito con l’aggravante della premeditazione.

Essendo il Capitolo più importante di tutti, cerchiamo di andare con ordine e narrare i fatti in modo chiaro ed esaustivo.

Tutto iniziò nella primavera del 2021 durante la quale ISTAT chiese un parere ad Eurostat sulla registrazione contabile dei crediti di imposta trasferibili introdotti dal decreto rilancio.

Il motivo della richiesta di questo parere nasce da questa interpretazione su come annoverare nel bilancio di Stato i crediti fiscali: qualsiasi cessione dei crediti di imposta al sistema bancario imporrebbe di contabilizzare l’intero bonus fiscale nell’anno in cui i crediti stessi sono generati (ovvero l’anno in cui vengono realizzate le opere), indipendentemente dal fatto che l’agevolazione fiscale, qualora portata direttamente in compensazione dal contribuente, fosse dilazionata in un periodo più lungo (4, 5 o 10 anni).

Questa contabilizzazione, ovviamente, condurrebbe presto all’insostenibilità del debito pubblico.

L’Anche ha più volte chiesto le ragioni di questa interpretazione , per la mancanza di regole contabili certe sul tema da parte di Eurostat.

A causa di questa impasse  l’Istat ha richiesto un parere normativo alla Commissione europea.

 Secondo la Direzione Finanza e Statistica, è la natura del credito a determinare le regole per la sua contabilizzazione.

“Nel caso dei crediti da Superbonus 110%, questi appaiono limitati all’importo del debito fiscale dei fruitori, quindi non sono interamente pagabili” scrive Ance.  

L’Istat conviene sul fatto che la registrazione bilancio possa, quindi, essere suddivisa in parti uguali negli anni di effettiva fruizione dei crediti di imposta, anche nel caso in cui il credito sia ceduto a terzi.

Il parere reso da Eurostat fa luce sulla registrazione nei conti nazionali di due provvedimenti di agevolazione per famiglie e imprese, il “bonus 110%” e il credito di imposta connesso al cosiddetto “Piano transizione 4.0”.

Si tratta di due agevolazioni che presentano specificità tali da non consentire un’immediata interpretazione delle regole stabilite dal regolamento SEC e dal Manual on Government Deficit and Debt (MGDD). 

Per quanto riguarda il bonus 110%, una nota informativa di Ance chiarisce che Eurostat abbia riconosciuto che le regole attuali del SEC 2010 e dell’MGDD non descrivono criteri precisi su questi aspetti. La mancanza di requisiti rigorosi non permette di definire con certezza se i crediti di imposta attribuiti ai contribuenti che accedono a questo incentivo siano da classificare quali “non-payable” (e quindi da registrare suddivisi in parti uguali negli anni di effettiva fruizione dei crediti di imposta) o quali “payable” (quindi da registrare interamente nell’anno in cui il credito fiscale è attribuito al contribuente).

L’obiettivo di Eurostat è chiarire al più presto questi aspetti, normandoli in una guida metodologica in attesa della pubblicazione della versione aggiornata dell’MGDD. Intanto, la misura continuerà a essere registrata nei conti nazionali come “non-payable”.

Altro capitolo, il credito di imposta connesso al Piano di transizione 4.0, anche in questo caso Eurostat ha confermato l’interpretazione dell’Istat secondo cui i crediti di imposta attribuiti ai contribuenti che accedono a tele misura, per le caratteristiche che la contraddistinguono, debbano essere classificati come “payable”.

In sostanza ANCE (l’associazione nazionale costruttori edili) ha prima sollevato una questione che non sembri rientrare nelle proprie competenze e successivamente ha redarguito EUROSTAT per non aver trovato nelle norme attuali riferimenti tali da rendere univoca la classificazione dei crediti di imposta.

Dedicheremo un capitolo separato su ANCE in questo articolo di approfondimento sul tema.

Le consulenze metodologiche tra Istat ed Eurostat vanno avanti incessantemente per oltre 18 mesi, fino a che Eurostat ha introdotto i parametri per la classificazione un credito fiscale trasferibile (pagabile o non pagabile) nel proprio MGDD (Manual Government Deficit and Debt).

A Febbraio l’audizione in COMMISSIONE FINANZE del Director of Government Finance Statistics di Eurostat Luca Ascoli servì per illustrare i nuovi punti dell’MGDD che sarebbero serviti quali riferimento ad Istat per la corretta e definitiva classificazione dei crediti fiscali trasferibili.

Superbonus, il parere Eurostat dopo lo scambio di informazioni con Istat

TUTTE LE CONSULENZE METODOLOGICHE TRA ISTAT ED EUROSTAT TRADOTTE DA INGLESE AD ITALIANO

COMMISSIONE EUROPEA
EUROSTAT
Direzione D: Statistiche sulla finanza pubblica (SFP)
Commissione europea, 2920 Lussemburgo, LUSSEMBURGO – Tel. +352 43011
Ufficio: BECH E4/831 – Tel. diretto +352 4301-32707
Luca.Ascoli@ec.europa.eu
Lussemburgo,
ESTAT/D-2/LA/GB/DI/pr D(2023)
Gian Carlo Blangiardo
Presidente
Istituto Nazionale di Statistica
Via Cesare Balbo, 16
I – 00184 Roma
Italia
Oggetto: Rilevazione statistica del Superbonus 110%, della Transizione 4.0 e di altri crediti d’imposta sulle ristrutturazioni
Riferimento: Scambio di e-mail nel marzo 2020;
Risultati finali della visita di dialogo PDE in Italia del 7-8 gennaio 2021;
Seguito del punto d’azione 25 emesso durante la visita di dialogo PDE del 2021;
Lettera di consulenza di Eurostat sulla registrazione del Bonus 110% e della Transizione 4.0 del giugno 20212;
Principali conclusioni e punti d’azione della visita di dialogo PDE in Italia del 15-16 novembre 2022 e del 16 dicembre 2023;
Seguito dei punti d’azione 22 e 23 emessi durante la visita di dialogo PDE del 2022;
la Sua richiesta di consulenza formale del 24 febbraio 2023;
Egregio signor Blangiardo,
a seguito delle discussioni bilaterali avvenute nel corso delle visite di dialogo PDE in Italia del 7-8 gennaio 2021 e del 16 dicembre 2022, dei successivi scambi bilaterali, delle discussioni tenutesi in videoconferenza il 6 febbraio 2023 e della Sua richiesta ufficiale di consulenza del 24 febbraio 2023, Eurostat desidera fornirLe il proprio parere in merito alle statistiche
1 93eadd4a-6203-5090-3685-000eae93da90 (europa.eu)
2 6af5ce6b-9994-39c5-368e-7729d8164deb (europa.eu)
3 I risultati della visita della PDE in Italia non sono ancora stati pubblicati.
4 registrazione del credito d’imposta Superbonus 110%, di altri crediti d’imposta per le ristrutturazioni e del credito d’imposta Transizione 4.0.

  1. LA QUESTIONE CONTABILE PER LA QUALE SI FORNISCE UN CHIARIMENTO
    La questione per la quale si fornisce un parere riguarda la registrazione statistica di alcuni crediti d’imposta esistenti in Italia, ovvero: il Superbonus 110%, altri crediti d’imposta per le ristrutturazioni e il credito d’imposta Transizione 4.0, secondo l’aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD 2022) pubblicato sul sito web di Eurostat il 1° febbraio 20234.

1.1. Documentazione fornita
Prima della visita di dialogo della PDE nel gennaio 2021, l’ISTAT ha fornito a Eurostat una nota sulla registrazione statistica di alcuni nuovi crediti d’imposta introdotti nel contesto della pandemia COVID-19, compresa una descrizione del Superbonus 110%. La questione è stata seguita in uno scambio di opinioni relativo al punto d’azione 25 concordato durante la visita. Nel maggio 2021, le autorità statistiche italiane hanno richiesto un parere metodologico ufficiale sulla registrazione del Bonus 110% (noto anche come Superbonus 110%) e dei crediti d’imposta della Transizione 4.0, pubblicato da Eurostat nel giugno 2021.
La registrazione statistica del Superbonus 110% e dei crediti d’imposta della Transizione 4.0 è stata quindi ridiscussa durante la visita di dialogo della PDE nel dicembre 2022, sulla base dell’imminente nuova versione del MGDD. Durante l’incontro è stato deciso di organizzare una videoconferenza di follow-up, in cui discutere i dettagli del trattamento statistico (punto d’azione 22 della visita del 2022) e, a tal fine, le autorità statistiche italiane hanno fornito un’analisi dettagliata dei crediti d’imposta in questione (punto d’azione 23).
A seguito delle discussioni bilaterali e dei chiarimenti forniti durante le visite PDE 2021 e 2022 e durante la videoconferenza del 6 febbraio 2023, nonché della vostra richiesta formale di consulenza del 24 febbraio 2023, Eurostat fornisce ora il proprio parere con la presente lettera.
1.2. Descrizione dei casi
Nel contesto della crisi COVID-19, il governo italiano ha introdotto una serie di misure per mitigare l’impatto economico su famiglie e imprese, tra cui diversi nuovi crediti d’imposta.
Superbonus 110%
Il credito d’imposta Superbonus 110% è esteso ai beneficiari che effettuano interventi di efficienza energetica sugli edifici residenziali a partire dal 1° luglio 2020. Il credito d’imposta è (attualmente) pari al 110% delle spese sostenute, in particolare, per gli investimenti specifici finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica (“Ecobonus”) e agli interventi antisismici (“Sismabonus”). Per tutti gli interventi, il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute devono essere certificati da tecnici abilitati (“asseverazione”). Solo nel caso di interventi di efficienza energetica (“Ecobonus”), una copia dell’“asseverazione” deve essere presentata all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente.
4 Manuale sul deficit e sul debito pubblico – Attuazione del SEC 2010 (europa.eu)

e sviluppo economico sostenibile (ENEA) che fornisce un codice identificativo. L’asseverazione deve essere inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il credito d’imposta Superbonus 110% può essere richiesto secondo le seguenti modalità:
1) da parte del beneficiario originario come detrazione dall’imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi in cinque anni, in quote annuali di pari importo e sempre nei limiti dell’imposta dovuta dal beneficiario per ciascun anno. In questo caso, può essere utilizzata a partire dalla prima presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, ossia da settembre/novembre T+1 se la spesa è stata sostenuta nell’anno T.
2) In alternativa all’utilizzo diretto, il beneficiario può optare per lo sconto in fattura (parziale o totale) o per la cessione del credito d’imposta per un importo pari alla detrazione spettante e/o non ancora utilizzata. I fornitori e/o i cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente per compensare il proprio debito fiscale e alle stesse condizioni previste per il beneficiario originario. Tale opzione deve essere comunicata dal beneficiario della detrazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Il credito d’imposta trasferito può essere utilizzato in compensazione del debito fiscale complessivo a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa e sempre dopo il giorno 10 del mese successivo alla corretta presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Eurostat osserva che, sebbene il beneficiario originario possa designare in modo flessibile la parte del credito d’imposta Superbonus 110% che intende vendere e la parte che intende conservare, la scelta deve comunque essere effettuata tramite una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (applicazione web) entro il 16 marzo T+1 (o entro novembre T+1 a pagamento), e dopo tale data è irrevocabile – cosicché alcuni crediti d’imposta possono eventualmente andare persi se il contribuente originario ha calcolato male il proprio spazio fiscale.
Il Superbonus 110% è attualmente registrato come credito d’imposta non pagabile.
Visita di dialogo EDP nel 2021
Eurostat ha discusso la registrazione statistica del Superbonus 110% nella visita di dialogo EDP del 2021. Nei conti nazionali, le autorità statistiche italiane hanno registrato il Superbonus 110% come credito d’imposta non pagabile. Eurostat ha ritenuto che, a causa della trasferibilità multipla del credito d’imposta, la probabilità che il governo paghi il credito d’imposta a uno qualsiasi dei beneficiari/trasferiti fosse molto alta e, pertanto, ha ritenuto che il Superbonus 110% dovesse essere registrato come credito d’imposta pagabile, anche se sarebbe stata necessaria un’interpretazione del SEC 2010. Le autorità statistiche italiane hanno informato Eurostat di ritenere che la trasferibilità non costituisca un credito incondizionato del beneficiario, secondo le regole metodologiche esistenti. Eurostat ha quindi concordato che, in via provvisoria, il Superbonus 110% possa rimanere classificato come credito d’imposta non pagabile fino a quando la questione non sarà discussa dal gruppo di lavoro sulle statistiche della procedura per i disavanzi eccessivi e risolta definitivamente, nel contesto di una nuova edizione del MGDD.
Il parere di Eurostat sulla registrazione del Superbonus 110% pubblicato nel giugno 2021
Nel maggio 2021, le autorità statistiche italiane hanno richiesto un parere metodologico ufficiale sulla registrazione del Bonus 110% (noto anche come Superbonus 110%) e dei crediti d’imposta della Transizione 4.0. Eurostat ha ribadito nella sua lettera ufficiale che il Superbonus 110% potrebbe essere considerato un caso limite e che sono necessarie ulteriori indagini sulla questione, anche a livello europeo. In considerazione del prossimo aggiornamento dell’MGDD, Eurostat intendeva introdurre una guida metodologica specifica che coprisse i casi di crediti d’imposta trasferibili e differibili. La lettera di consulenza è stata pubblicata sul sito web di Eurostat nel giugno 2021.
Altri crediti d’imposta per ristrutturazioni
Gli altri crediti d’imposta relativi a misure di ristrutturazione, come il Bonus facciate, l’Ecobonus e il fotovoltaico, la Ristrutturazione patrimonio edilizio, ecc. sono di natura simile al Superbonus 110%, ma prevedono diverse aliquote di rimborso sulle spese sostenute dal beneficiario (36%, 40%, 50%, 65%, 90%, ecc.). Come nel caso del Superbonus 110%, questi crediti d’imposta possono essere utilizzati nei seguenti modi:
1) dal beneficiario originario come riduzione del debito fiscale entro il limite dell’imposta sul reddito in un anno,
2) da un cessionario, quando il credito fiscale viene trasferito o utilizzato come sconto sulla fattura dal beneficiario originario, per compensare il debito fiscale complessivo.
In generale, tutti gli altri crediti d’imposta sulle ristrutturazioni possono essere utilizzati in dieci rate annuali di pari importo.
I crediti d’imposta per le ristrutturazioni, diversi dal Superbonus 110%, sono attualmente registrati come crediti d’imposta non pagabili nei conti nazionali italiani. Questi crediti d’imposta sono stati discussi per la prima volta in modo specifico con le autorità statistiche italiane nella videoconferenza del 6 febbraio 2023.
Credito d’imposta Transizione 4.0
In Italia, il piano Transizione 4.0 mira a sostenere la trasformazione digitale delle imprese italiane incentivando gli investimenti privati a sostegno della digitalizzazione. È rivolto a potenziare la ricerca di base e applicata, a facilitare il trasferimento tecnologico e a promuovere la trasformazione digitale dei processi produttivi, nonché gli investimenti in beni immateriali.
In questo contesto, nel 2020 è stato introdotto un nuovo regime di credito d’imposta che consente alle imprese di ottenere un credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali, software, iniziative di R&S&I e attività di formazione specifiche. L’entità del credito d’imposta dipende dal tipo di beni acquistati ed è proporzionale all’importo della spesa sostenuta (ad esempio, dal 5% al 70%).
Le imprese ammissibili possono utilizzare il credito d’imposta per compensare il loro debito fiscale complessivo (cioè la copertura di altri obblighi fiscali e contributivi) in tre o cinque rate uguali, a seconda del tipo di beni. Nel 2020, quando è stato introdotto per la prima volta, il credito d’imposta poteva essere utilizzato a partire dall’anno successivo a quello in cui i beni sono diventati operativi (per i beni diversi da quelli 4.0) o interconnessi con il processo produttivo (per i cosiddetti beni 4.0). A partire dal 2022, potrà essere utilizzato nello stesso anno in cui il bene diventa operativo o interconnesso. Il trasferimento di questi crediti d’imposta non è consentito.
Se l’importo del credito d’imposta utilizzabile nell’anno supera il debito fiscale complessivo del beneficiario nell’anno (compresi gli obblighi fiscali se agisce come sostituto d’imposta), l’importo eccedente non può essere rimborsato al beneficiario ma può comunque essere utilizzato per compensare il debito fiscale negli anni successivi. Va notato che la regola dei tre o cinque anni non limita di per sé il numero di anni in cui il credito d’imposta può essere utilizzato, ma serve invece a calcolare l’importo massimo del credito d’imposta che può essere utilizzato in un determinato anno.

Il credito d’imposta Transizione 4.0 può quindi essere utilizzato per un numero illimitato di anni fino al suo completo esaurimento.
Il parere di Eurostat sulla registrazione del credito d’imposta Transizione 4.0 pubblicato nel giugno 2021, come già accennato, Eurostat ha pubblicato un parere metodologico sulla registrazione di due crediti d’imposta, tra cui il credito d’imposta Transizione 4.0. Nella sua lettera, Eurostat ha confermato il parere dell’Istat secondo cui, per tutte le ragioni descritte nella sezione di analisi che segue, il credito d’imposta Transizione 4.0 dovrebbe essere considerato come un credito d’imposta pagabile.

  1. ANALISI METODOLOGICA E CHIARIMENTI
    2.1 Regole contabili applicabili
    Le norme contabili applicabili sono le seguenti:
     SEC 2010, capitolo 4, paragrafo 4.81 e capitolo 20, paragrafi 20.167-20.168.
     Manuale sul deficit e sul debito pubblico (MGDD) del 2022, Registrazione dei crediti d’imposta nella sezione 2.2.2.4.
    2.2 Disponibilità di analisi di contabilità nazionale
    Le autorità statistiche italiane hanno fornito ad Eurostat note analitiche e ulteriori chiarimenti sulla registrazione dei crediti d’imposta in questione, nel periodo 2021-2022, come descritto al punto 1.1.
    Nella loro analisi più recente, le autorità statistiche italiane hanno ritenuto che, tenendo conto degli ulteriori chiarimenti inclusi nella nuova versione 2022 dell’MGDD, il Superbonus 110% debba essere riclassificato come credito d’imposta ‘pagabile’ dal 2020, anno della sua introduzione. Di conseguenza, il beneficio fornito ai beneficiari dovrebbe essere registrato come spesa pubblica nel momento in cui il credito d’imposta viene maturato, ossia nel momento in cui viene effettuato l’investimento, e non come riduzione delle entrate fiscali nel momento in cui il credito d’imposta viene utilizzato. La spesa pubblica dovrebbe tuttavia essere rettificata per gli importi che si ritiene siano andati perduti, sulla base delle evidenze del passato.
    Secondo la proposta delle autorità statistiche italiane, gli altri crediti d’imposta sulle ristrutturazioni, ad eccezione del Bonus facciate, dovrebbero rimanere classificati come crediti d’imposta non pagabili, principalmente a causa degli importi non trascurabili già persi, sulla base di prove passate, o che si prevede saranno persi negli anni futuri. Per quanto riguarda il Bonus facciate, le autorità statistiche italiane hanno ritenuto che i beneficiari abbiano optato in larga misura per il trasferimento dei crediti d’imposta (che possono essere utilizzati nei dieci anni successivi) piuttosto che per l’utilizzo diretto, al fine di ridurre il rischio di perderli. Per questo motivo, hanno proposto di registrare il Bonus facciate come un credito d’imposta erogabile, analogamente al Superbonus 110%.
    Per quanto riguarda il credito d’imposta Transizione 4.0, le autorità statistiche italiane ritengono che esso debba rimanere registrato come credito d’imposta da pagare. Tuttavia, a causa dell’indisponibilità di stime anticipate e del rischio di potenziali revisioni di ampia portata, hanno proposto di registrare la spesa pubblica sulla base delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, che attualmente sono considerate l’unica approssimazione affidabile degli importi di competenza, ossia nell’anno della dichiarazione dei redditi piuttosto che nell’anno della spesa, quindi con un ritardo di un anno rispetto al principio di competenza.
  2. 2.3 Analisi metodologica e chiarimenti di Eurostat
  3. La distinzione tra crediti d’imposta pagabili e non pagabili e, di conseguenza, la loro registrazione nei conti nazionali, è definita dal SEC 2010 (così come dall’SCN 2008), a seguito di una modifica dell’SCN 1993 e del SEC 1995.
  4. In particolare, il SEC 20.167 recita: “I crediti d’imposta possono essere pagabili, nel senso che l’importo del credito che eccede il debito d’imposta sarà pagato al beneficiario”. Per contro, alcuni crediti d’imposta non sono pagabili e sono descritti come “sprecabili”. Sono limitati all’entità del debito fiscale”. Il trattamento nei conti nazionali (paragrafo 20.168 del SEC) dipende quindi dalla classificazione del credito d’imposta: o come credito d’imposta non pagabile (che riduce le entrate fiscali del governo al momento dell’utilizzo) o come credito d’imposta pagabile (registrato come spesa pubblica).
  5. Il paragrafo 4.81 del SEC (secondo trattino, in particolare) suggerisce che questa distinzione mira principalmente a evitare di distorcere i conti nazionali registrando impropriamente gli interventi di spesa pubblica come una riduzione delle entrate pubbliche, per il solo motivo che questi interventi transitano/si regolano attraverso il sistema fiscale, sebbene abbiano effettivamente la natura di una spesa. Il criterio scelto dal SEC 2010 per distinguere tra spesa e riduzione delle entrate è la “sprecabilità”.
  6. La delimitazione “non sprecabilità”/“sprecabilità” è stata comunemente intesa come basata sul fatto che le autorità fiscali rimborsino o non rimborsino i beneficiari quando il credito d’imposta supera il loro debito fiscale, spesso un debito d’imposta sul reddito. Tuttavia, Eurostat ha notato l’emergere di nuovi tipi di crediti d’imposta, apparentemente non sprecabili, ma in cui la probabilità di spreco (quindi di guadagno) per il governo sarebbe molto bassa, perché il credito d’imposta può essere compensato con le passività fiscali totali, o può essere trasferibile, o può essere indefinitamente differibile.
  7. Pertanto, il capitolo aggiornato del 2022 dell’MGDD sulla registrazione dei crediti d’imposta fornisce elementi per distinguere meglio tra i crediti d’imposta per i quali deve essere riconosciuta una spesa/passività pubblica (crediti d’imposta pagabili/non sprecabili) e quelli che devono essere registrati come una riduzione delle entrate fiscali pubbliche (crediti d’imposta non pagabili/non sprecabili).
  8. L’ MGDD, parte 2.2.2.4.3, paragrafo 38, recita: “Quando il credito d’imposta può essere trasferito a qualsiasi parte (ad eccezione delle parti correlate), la probabilità che vada perduto è molto bassa e deve quindi essere considerato come un credito d’imposta pagabile, a meno che non vi sia la prova che un importo non trascurabile sarà sprecato”.
  9. Secondo la parte 2.2.2.4.3 dell’ MGDD, paragrafi 48 e 49, la possibilità di compensare il debito fiscale totale nei confronti delle autorità fiscali, piuttosto che un’imposta specifica (spesso l’imposta sul reddito), cioè includendo altri debiti fiscali (ad esempio, l’IVA) e/o i contributi sociali, aumenta notevolmente le opportunità per i contribuenti di utilizzare effettivamente il credito d’imposta e quindi la probabilità che il governo subisca un deflusso di risorse. Di conseguenza, tali crediti d’imposta dovrebbero essere considerati crediti d’imposta pagabili/esigibili.
  10. Allo stesso modo, è probabile che i crediti d’imposta che possono essere differiti a tempo indeterminato vengano utilizzati per intero, soprattutto se il loro utilizzo può essere preservato in caso di acquisizione o di acquisto di una società o se vengono rimborsati in caso di fallimento. In tutti questi casi, tali crediti d’imposta sarebbero nuovamente considerati pagabili/esigibili, a meno che non vi siano buone ragioni per ritenere che importi non trascurabili possano essere comunque sprecati.
  11. Allo stesso modo, se un credito d’imposta può essere trasferito a terzi, è considerato un credito d’imposta pagabili/esigibile e dovrebbe essere considerato come un credito del contribuente e una passività del governo, perché è sufficientemente certo che sarà utilizzato da una qualsiasi delle parti che beneficiano del trasferimento. Infatti, se il credito del contribuente è trasferibile (di fatto vendibile), il credito d’imposta dovrebbe essere registrato nei conti nazionali come un’attività (credito del contribuente che detiene il credito d’imposta), il che implica la registrazione di una relativa controparte passiva del governo (AF.8L/F.8L, non parte del debito di Maastricht).
  12. Superbonus 110%
  13. Come descritto in precedenza, il Superbonus 110% viene erogato a persone fisiche o associazioni di persone fisiche che realizzano interventi di efficienza energetica sui propri edifici residenziali. L’entità del credito d’imposta dipende dal volume dei lavori effettuati per l’efficienza energetica o per gli interventi antisismici. Attualmente, l’importo del credito d’imposta è pari al 110% dei costi sostenuti, il che costituisce un notevole incentivo e spiega l’ingente quantità di crediti d’imposta ottenuti nel 2021 e nel 2022.
  14. Il Superbonus 110% è un credito d’imposta del tipo descritto (nel MGDD 2.2.2.4.3 paragrafi 30-32) come un caso limite tra il credito d’imposta pagabile/erogabile e quello non pagabili/ non erogabile. Sebbene l’importo del credito d’imposta eccedente il debito d’imposta non venga direttamente rimborsato in contanti al beneficiario originario (paragrafo 20.167 del SEC: “I crediti d’imposta possono essere pagabili, nel senso che qualsiasi importo del credito che eccede il debito d’imposta sarà pagato al beneficiario”), altri elementi indicano che il credito d’imposta concesso sarà molto probabilmente utilizzato a un certo punto dal beneficiario originario o da un’altra entità, cosicché il governo subirà una perdita di risorse per l’importo concesso. Anche se la perdita di risorse liquide da parte del governo potrebbe non essere immediata, c’è sufficiente certezza che il governo finirà per perdere liquidità in relazione a questo credito d’imposta, perché il beneficiario originario o quello finale probabilmente lo utilizzerà per ridurre o saldare il proprio debito fiscale.
  15. Il Superbonus 110% può essere utilizzato da un beneficiario originario come riduzione del proprio debito fiscale nell’arco di cinque anni, in rate annuali di pari importo, ma sempre entro i limiti del debito fiscale del beneficiario in ciascun anno. Qualsiasi importo che superi l’entità del debito fiscale di un determinato anno non può essere rimborsato al beneficiario e, pertanto, andrà perso. Per evitare di sprecare il credito d’imposta, il beneficiario originario può optare per uno sconto sulla fattura (parziale o totale) o per la cessione del credito a terzi. Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta in modo analogo al beneficiario originario, con la notevole differenza che può utilizzarlo per compensare il suo debito fiscale totale (e non solo quello sul reddito) o può trasferire ulteriormente il credito d’imposta. In ogni caso, il beneficiario originario o il primo cessionario hanno una forte motivazione a utilizzare direttamente il credito d’imposta (saldando il proprio debito d’imposta con questo credito d’imposta) o altrimenti a venderlo (in tutto o in parte) a una terza parte, se c’è un rischio significativo di perdere il credito d’imposta o parte di esso.
  16. Dalla sua introduzione nel 2020, il Superbonus 110% è stato oggetto di frequenti modifiche legislative che hanno avuto un impatto sulle condizioni di trasferimento. In particolare, la caratteristica di trasferibilità multipla introdotta nel regime originale nel 2020 è stata successivamente limitata a un certo numero di trasferimenti nel 2022. Secondo la normativa attualmente in vigore, il Superbonus 110% può essere trasferito al fornitore del servizio (ad esempio, alle imprese di costruzione) o a soggetti cosiddetti “qualificati”, ossia istituzioni finanziarie e compagnie di assicurazione. Entrambi i cessionari possono trasferirlo ulteriormente, una o due volte.
  17. I cessionari (fornitori del servizio, ma anche istituzioni finanziarie e compagnie assicurative) possono utilizzare il credito d’imposta per compensare il loro debito fiscale totale, anche se alle stesse condizioni temporali definite per il beneficiario originale.
  18. Di conseguenza, i criteri dell’MGDD sulla “non sprecabilità” sono chiaramente soddisfatti nel caso del Superbonus 110%.
  19. L’attenzione di Eurostat è stata sollevata dal fatto che, negli ultimi mesi, i beneficiari del Superbonus 110% sembravano avere difficoltà a trasferire il credito d’imposta ad altri beneficiari, comprese le istituzioni finanziarie, che hanno temporaneamente smesso di accettare ulteriori crediti d’imposta. Questa situazione sembrava implicare che in futuro si sarebbero potuti sprecare importi considerevoli di crediti d’imposta esistenti.
  20. Tuttavia, le autorità statistiche italiane hanno informato Eurostat che, sebbene il mercato sia stato perturbato perché alcune istituzioni finanziarie sembravano aver temporaneamente raggiunto la propria capacità fiscale di assorbire tali crediti d’imposta e/o a causa di alcune incertezze legate a recenti sentenze giudiziarie, il governo italiano stava attivamente cercando una soluzione per stimolare i trasferimenti del Superbonus 110%. Inoltre, le autorità statistiche italiane hanno informato Eurostat che, poiché le banche possono rivendere ad altre parti interessate (ad esempio, società non finanziarie), lo “spazio fiscale” era sufficiente perché le banche ricominciassero ad acquistare il Superbonus 110% e che i casi di frode erano di dimensioni molto limitate. Le autorità statistiche italiane hanno quindi ritenuto che l’interruzione del mercato fosse solo temporanea e non implicasse lo spreco di ingenti quantità di credito fiscale.
  21. Ciononostante, Eurostat ha preso atto che alcuni importi di Superbonus 110% potrebbero ancora andare persi per varie ragioni (ad esempio, debiti fiscali insufficienti dei beneficiari originari, richieste fraudolente), anche se tali importi non sono attualmente considerati significativi dalle autorità statistiche italiane.
  22. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra, Eurostat può concordare con la proposta delle autorità statistiche italiane di registrare il Superbonus 110% come credito d’imposta da pagare. Nei conti nazionali, la spesa pubblica e la relativa passività (AF.8L/F.8L) devono essere registrate nel momento in cui il credito d’imposta è maturato, ossia quando è stata sostenuta la spesa per le misure di ristrutturazione, perché si riferisce al momento in cui sono state soddisfatte le condizioni economiche per ottenere il diritto di utilizzare il credito d’imposta in futuro. Tenendo conto degli importi (non dimensionabili) del credito d’imposta che si prevede di perdere in futuro, la spesa (e la passività) pubblica registrata per l’importo del credito d’imposta maturato dai beneficiari potrebbe essere rettificata da alcuni piccoli importi che si prevede di perdere, sulla base delle informazioni derivanti dall’esperienza passata.
  23. Per quanto riguarda la disponibilità delle fonti di dati, Eurostat ha notato che le informazioni sui crediti d’imposta Superbonus 110% ottenuti e utilizzati sono generalmente tempestive per il calcolo della spesa da registrare. In primo luogo, i contribuenti devono comunicare entro 90 giorni (per l’“Ecobonus”) le spese sostenute certificate da tecnici abilitati (“asseverazione”) all’ENEA, che fornisce un codice identificativo. In secondo luogo, i contribuenti devono comunicare le opzioni di utilizzo entro il 16 marzo T+1 attraverso l’applicazione dell’Agenzia delle Entrate utilizzando tale codice identificativo. In terzo luogo, il cosiddetto modulo F.24 (“compensazioni fiscali”) fornisce informazioni mensili sull’importo del Superbonus 110% trasferito o scontato che è stato effettivamente utilizzato nel mese per compensare il debito fiscale (“in compensazione”). In quarto luogo, la dichiarazione dei redditi del beneficiario originario (disponibile con un certo ritardo) riporterà i crediti d’imposta maturati che rientrano nell’opzione di utilizzo diretto, nonché il credito d’imposta effettivamente utilizzato in un periodo.
  24. Registrazione nel 2020 e 2021
  25. Nei conti pubblici italiani, il Superbonus 110% è provvisoriamente registrato come credito d’imposta non pagabile per i motivi descritti al punto 1.2, in linea con il parere provvisorio fornito da Eurostat su questo tema e pubblicato nel giugno 2021. Nella notifica EDP di aprile 2023, le autorità statistiche italiane riclassificheranno il Superbonus 110% in un credito d’imposta pagabile, seguendo la loro proposta e come confermato dal parere fornito in questa lettera.
  26. Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, le autorità statistiche italiane registreranno la spesa pubblica per gli importi dei crediti d’imposta maturati rettificati per l’importo che si prevede di perdere, in base alle prove passate (comunicazione di trasferimento all’Agenzia delle Entrate, dichiarazioni fiscali, ecc.)
  27. Registrazione nel 2022
  28. Per l’anno 2022, le autorità statistiche italiane registreranno analogamente la spesa pubblica per gli importi dei crediti d’imposta maturati nel 2022, utilizzando le informazioni provvisorie sui crediti d’imposta trasferiti ricevute dall’Agenzia delle entrate. La spesa sarà inoltre corretta per le perdite future attese, sulla base delle evidenze passate. Per quanto riguarda i crediti d’imposta utilizzati direttamente dai beneficiari originari, in mancanza di dati, una stima sarà inclusa nella spesa pubblica. Eurostat ha inoltre preso atto che i dati per il 2022 sui crediti d’imposta trasferiti potrebbero essere rivisti nella notifica della PDE di ottobre 2023, tenendo conto delle comunicazioni sul Superbonus 110% trasferito ricevute dall’Agenzia delle Entrate dopo la notifica della PDE di aprile 2023. Tuttavia, non si prevede che gli importi da rivedere siano significativi.
  29. Registrazione nel 2023 e recenti modifiche legislative
  30. Eurostat ha preso atto di un recente decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il 16 febbraio 2023, che elimina la possibilità per i contribuenti di trasferire i nuovi crediti d’imposta originati dopo la data del decreto, nonché la possibilità di utilizzarli come sconto nelle fatture del fornitore di servizi. In attesa dell’approvazione definitiva del decreto da parte del Parlamento italiano, le recenti modifiche implicano che il Superbonus 110% potrà essere utilizzato, d’ora in poi, solo direttamente dal beneficiario originario, al fine di ridurre la sua responsabilità fiscale per un certo numero di anni.
  31. Sebbene nella lettera del 24 febbraio 2023 l’ISTAT non abbia presentato una proposta per la registrazione del Superbonus 110% maturato nel 2023, Eurostat riconosce che il decreto potrebbe cambiare la natura del Superbonus 110% e ritiene che i crediti d’imposta originati dopo la data di entrata in vigore del decreto potrebbero essere considerati non pagabili, data l’alta probabilità che una parte consistente del credito d’imposta vada persa. Tuttavia, prima di prendere una decisione definitiva sulla registrazione del Superbonus 110% valido dopo la data del decreto, le autorità statistiche italiane dovranno confermare una serie di elementi: (i) la data esatta in cui la legislazione in vigore cambierà la natura del Superbonus 110%, (ii) la versione finale delle modifiche legislative relative al Superbonus 110%, dopo l’adozione da parte del Parlamento italiano e (iii) altri possibili eventi che potrebbero avere un impatto sul Superbonus, come si sta discutendo attualmente in Italia, che potrebbero avere un impatto sul deficit e/o sul debito pubblico secondo le regole della contabilità nazionale. Una decisione sulla natura pagabile o non pagabile del Superbonus 110% nel 2023 sarà in ogni caso dovrà essere presa dall’ISTAT e da Eurostat entro il 30 giugno 2023, data in cui l’ISTAT dovrà comunicare a Eurostat i dati sul deficit e sul debito pubblico per il primo trimestre del 2023.
  32. Altri crediti d’imposta per le ristrutturazioni
  33. Questi crediti d’imposta (ad esempio Bonus facciate, Ecobonus e fotovoltaico, Ristrutturazione patrimonio edilizio, ecc.) funzionano in modo simile al Superbonus 110%. I beneficiari possono ottenere crediti d’imposta per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione, a seconda del tipo di spesa. Analogamente al Superbonus 110%, questi crediti d’imposta possono essere utilizzati dal beneficiario originario come riduzione del debito fiscale entro il limite dell’imposta sul reddito di un anno, oppure come sconto sulla fattura presentata dal fornitore di servizi. In alternativa, questi crediti d’imposta possono essere trasferiti e, in questo caso, il cessionario può utilizzarli per compensare il proprio debito fiscale complessivo. In tutti i casi, il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta in dieci rate annuali di pari importo.
  34. Eurostat ha notato che le caratteristiche principali di altri crediti d’imposta per le ristrutturazioni sono molto simili al Superbonus 110%, con la principale differenza nella quota di spesa ammissibile a ricevere il credito d’imposta (36%, 40%, 50%, 65%, 90% ecc.). Eurostat ritiene tuttavia che una differenza nella quota di spesa ammissibile per ottenere i crediti d’imposta non avrebbe un impatto sulla registrazione statistica.
  35. Nella loro analisi, le autorità statistiche italiane hanno indicato importi considerevoli di altri crediti d’imposta per ristrutturazioni che potrebbero essere potenzialmente persi, soprattutto in caso di utilizzo diretto da parte del beneficiario originario. Eurostat ha preso atto che in futuro sono previste limitazioni alla possibilità di trasferire i crediti d’imposta e ulteriori restrizioni. Di conseguenza, l’uso diretto dei crediti d’imposta dovrebbe attualmente prevalere sull’opzione di trasferire gli altri crediti d’imposta per la ristrutturazione.
  36. Tuttavia, ciò non si applica al Bonus facciate, per il quale la quota di utilizzo diretto da parte di un beneficiario originario è diminuita dal 60% nel 2021 al 5% nel 2022. I beneficiari erano, molto probabilmente, motivati a trasferirlo piuttosto che sprecarlo a causa di un debito fiscale insufficiente. Questo credito d’imposta sarà abolito nel 2023. I cessionari hanno la possibilità di utilizzare il Bonus facciate per ridurre il loro debito fiscale totale nei dieci anni successivi. Su questa base, si potrebbe ritenere che, analogamente al Superbonus 110%, il Bonus facciate debba essere registrato come credito d’imposta esigibile, poiché è molto probabile che il credito d’imposta venga pagato.
  37. Per i restanti crediti d’imposta sulle ristrutturazioni, Eurostat ha preso atto che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità statistiche italiane, gli importi sprecati erano considerevoli negli anni precedenti. A causa delle limitazioni previste, descritte sopra, si prevede che anche in futuro gli importi sprecati potrebbero essere significativi. Eurostat ritiene pertanto che, in base alla proposta delle autorità statistiche italiane e tenendo conto delle informazioni fornite a Eurostat su questo tema, gli altri crediti d’imposta per ristrutturazioni, ad eccezione del Bonus facciate, possano continuare a essere registrati come crediti d’imposta non pagabili, riducendo cioè il gettito fiscale pubblico al momento dell’utilizzo.
  38. Transizione 4.0 credito d’imposta
  39. I contribuenti che investono in beni materiali e immateriali, software, iniziative di R&S&I e attività di formazione specifiche possono beneficiare del credito d’imposta Transizione 4.0, che può essere utilizzato per compensare il debito fiscale totale in tre o cinque rate uguali (ad esempio, includendo anche l’IVA o i contributi sociali). Il credito d’imposta Transizione 4.0 non è trasferibile.
  40. Secondo il paragrafo 49 del MGDD, “estendendo l’ambito dei debiti fiscali che possono essere estinti mediante l’uso di crediti d’imposta, ad esempio, dal debito fiscale sottostante fino al debito fiscale totale del contribuente, il governo fornisce un sostegno alle imprese. Tali crediti d’imposta dovrebbero essere considerati crediti d’imposta esigibili, il che implica la registrazione della spesa pubblica per l’importo dei crediti d’imposta ottenuti”.
  41. Il credito d’imposta Transizione 4.0 può essere utilizzato, inoltre, per un numero illimitato di anni, fino al suo completo esaurimento. Secondo le autorità statistiche italiane, la condizione di utilizzarlo in tre o cinque rate uguali (a seconda del tipo di beni), determina l’importo massimo utilizzabile in una rata annuale, rappresentando di fatto un tetto annuale, e non limita di fatto il numero di anni in cui un credito può essere utilizzato. Il MGDD al paragrafo 40 recita: “I casi di crediti d’imposta, per i quali l’utilizzo può essere indefinitamente differito, sono generalmente considerati esigibili, a meno che non vi sia la prova che si prevede che il credito d’imposta venga sprecato per importi non trascurabili. Tali prove possono essere disponibili, ad esempio, dalla contabilità del beneficiario o dall’esperienza”.
  42. La possibilità concessa a un contribuente di ridurre la propria posizione debitoria complessiva per un periodo di tempo illimitato aumenta notevolmente la probabilità che il credito d’imposta venga alla fine pagato dal governo e non vada quindi perso. Per questi motivi, il credito d’imposta Transition 4.0 dovrebbe essere registrato nei conti nazionali come credito d’imposta da pagare. Eurostat conferma quindi l’attuale registrazione di questo credito d’imposta da parte delle autorità statistiche italiane come credito da pagare, coerentemente con il precedente parere di Eurostat fornito nel giugno 2021.
  43. Momento della registrazione
  44. Il MGDD al paragrafo 33 recita: “Pertanto, il principio guida generale è quello di registrare una spesa pubblica (e una passività F.89) per quei regimi di credito d’imposta in cui la probabilità che il credito d’imposta sia utilizzato, in un modo o nell’altro, dal beneficiario è molto elevata e in cui il credito nei confronti della pubblica amministrazione è stabilito con sufficiente certezza e per un valore sufficientemente determinato. In tal caso, si ritiene che esista un credito d’imposta esigibile e che si debba registrare una spesa (e una passività) pubblica per l’importo ottenuto dal contribuente”.
  45. Tenendo conto delle caratteristiche del credito d’imposta Transition 4.0 sopra descritte, è molto probabile che tutto il credito d’imposta venga utilizzato. Per quanto riguarda il momento della registrazione della spesa pubblica relativa al credito d’imposta ottenuto, la registrazione normale sarebbe al momento dell’investimento.
  46. Tuttavia, le autorità statistiche italiane hanno informato Eurostat che fonti di dati affidabili che determinerebbero l’importo da registrare con sufficiente certezza sono comunemente disponibili solo con un ritardo di due anni. Inoltre, secondo le autorità statistiche italiane, le previsioni di bilancio non si sono dimostrate affidabili. Di conseguenza, una stima dell’ammontare della spesa pubblica basata su fonti di dati e previsioni preliminari e inaffidabili comporterebbe il rischio di revisioni significative in seguito.
  47. Considerando il rischio di frequenti e consistenti revisioni delle prime e persino delle seconde notifiche annuali della PDE, derivanti dall’inaffidabilità delle stime potenziali a causa della mancata disponibilità di fonti di dati tempestive, Eurostat concorda in via eccezionale, sulla base delle informazioni fornite a Eurostat su questo tema e seguendo la proposta delle autorità statistiche italiane, che la spesa pubblica relativa al credito d’imposta Transizione 4.0 possa essere registrata (per gli importi del credito d’imposta maturato) nel momento in cui è disponibile la dichiarazione dei redditi, che sarebbe la migliore approssimazione del momento in cui il credito del beneficiario (e l’obbligo pubblico) sarà stabilito con sufficiente certezza.
  48. CONCLUSIONI
  49. Tenendo conto degli elementi di cui sopra, Eurostat ritiene che il Superbonus 110% (per gli anni dal 2020 al 2022) e il Bonus facciate debbano essere registrati nei conti pubblici come crediti d’imposta esigibili, con una spesa al momento dell’investimento da parte del beneficiario. Altri crediti d’imposta per ristrutturazioni (ad esempio Ecobonus e fotovoltaico, Ristrutturazione patrimonio edilizio, ecc.), sulla base delle informazioni attualmente fornite dalle autorità statistiche italiane, possono rimanere registrati come crediti d’imposta non pagabili. Per quanto riguarda il credito d’imposta Transition 4.0, Eurostat ritiene (coerentemente con il suo precedente parere fornito nel giugno 2021) che questo credito d’imposta debba rimanere classificato come credito d’imposta pagabile e possa, in via eccezionale, essere registrato al momento della dichiarazione dei redditi.
  50. Eurostat desidera inoltre richiamare l’attenzione delle autorità statistiche italiane sul fatto che i crediti d’imposta ritenuti non pagabili secondo il MGDD potrebbero essere riclassificati come pagabili in seguito, in caso di modifiche legislative, ad esempio consentendone la trasferibilità, con un potenziale impatto sul deficit al momento della modifica legislativa per gli interi importi riclassificati.
  51. PROCEDURA
  52. Il presente parere di Eurostat si basa sulle informazioni fornite dalle autorità italiane. Se tali informazioni dovessero rivelarsi incomplete o se l’attuazione dell’operazione dovesse differire in qualche modo dalle informazioni presentate, Eurostat si riserva il diritto di riconsiderare il proprio parere.
  53. In questo contesto, ricordiamo che Eurostat si impegna ad adottare un quadro pienamente trasparente per le sue decisioni in materia di debito e deficit, in linea con il Regolamento 479/2009 del Consiglio, e successive modifiche, e con la nota sui pareri ex-ante, presentata al CMFB e approvata dalla Commissione e dal CEF. Eurostat sta quindi pubblicando sul proprio sito web tutti i pareri metodologici ufficiali (ex-ante ed ex-post) forniti agli Stati membri.
  54. Cordiali saluti,
  55. (e-firmato) Luca Ascoli Direttore

In sostanza a Febbraio 2022 Eurostat riceve da Istat la decisione di quest’ultimo di riclassificare i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% e dal Bonus Facciate 90% quali pagabili nonostante le perplessità mostrate dall’ “Ufficio statistico dell’Unione europea” che dichiara di essere a conoscenza di un quantitativo di crediti fiscali incagliati e sequestrati sufficienti a far perdere un requisito fondamentale per la classificazione quali crediti di imposta pagabili: quello della sprecabilità!

Istat risponde che il blocco delle cessioni dei crediti è solamente momentaneo e che presto tutte le banche riprenderanno gli acquisti e che le frodi sono minime e trascurabili.

Il problema è che il primo partito di maggioranza non dichiara affatto che le frodi siano in termini numerici trascurabili, anzi…

Addirittura il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiara che le truffe del Superbonus siano state le maggiori che lo Stato Italiano abbia mai subito.

E’ evidente a questo punto che secondo Fratelli d’Italia e la premier Giorgia Meloni che le frodi “record” relative agli incentivi edilizi perpetrate ai danni dello stato non siano affatto trascurabili, e quindi impongano la classificazione dei crediti fiscali attribuiti ai contribuenti che hanno avuto accesso a tali incentivi quali crediti di imposta non pagabili.

Il successivo DL 34/2024 che impedisce (in forma retroattiva) la cessione dei crediti fiscali ai privati committenti esclude categoricamente la possibilità di classificare i crediti di imposta derivanti dagli incentivi edilizi quali crediti fiscali pagabili, in quanto non è più possibile che la percentuale di spreco dei crediti di imposta sia prossima allo 0%!

Di conseguenza non si tratta, come sostiene la Meloni, della frode più grande ai danni dallo Stato, ma piuttosto del PIU’ GRANDE FALSO NEI CONTI PUBBLICI che lo Stato italiano abbia mai compiuto in tutta la propria storia.

Solo un paio di parlamentari di opposizione ne hanno parlato!

Tra i giornalisti invece ne parlò solo il vice-direttore del Corriere della Sera Federico Fubini.

https://www.corriere.it/economia/casa/23_novembre_06/trappola-superbonus-lite-italia-europa-potrebbe-travolgere-nostri-conti-22e9b942-7c72-11ee-90f0-2d45ce928adc.shtml?fbclid=IwY2xjawILTkdleHRuA2FlbQIxMAABHSKDCXCl1OkbdOf1sbSrDTKvEZuag_0IaL30A_Bu348h1lhVSn_46Z9MKw_aem_psFTg2IHUl4562iKtzrlcw

Essendo stato il Corriere della Sera a scrivere l’articolo, ISTAT ha persino risposto sostenendo svolgere al meglio il proprio lavoro in modo indipendente e trasparente.

CAPITOLO 5) LE DISASTROSE CONSEGUENZE DEL FALSO IN BILANCIO DEI CONTI PUBBLICI DELLO STATO PIU’ GRANDE DELLA NOSTRA STORIA REPUBBLICANA

L’origine del disastro che ha portato al clamoroso falso in bilancio è grottesco per come si è caratterizzato.

In primis TUTTE la forze parlamentari hanno “nascosto” i dati veri su un incaglio molto significativo dei crediti di imposta a livello nazionale.

Dati fuoriusciti dalla COMMISSIONE BANCHE a Settembre 2022, di cui nessun politico ha mai parlato nemmeno una volta.

Nonostante i molti nomi illustri in quella commissione, nessuno parlò mai dei MLD di crediti incagliati che la commissione stessa rese pubblici.

Il Movimento 5 Stelle (padre della misura) oltre ad insabbiare i numeri, come tutti gli altri Partiti di maggioranza ed opposizione, continuò a fare continue interrogazioni al MEF sulla questione. Oltretutto interrogazioni piuttosto faziose, impostate su quanti crediti fossero in fase di accettazione presso le Banche e non su quale fosse il reale controvalore dei crediti di imposta incagliati.

Con interrogazioni del genere è ovvio che i dati ottenuti siano nettamente inferiori alla dimensione del problema. La maggioranza delle imprese e dei committenti non arrivava certo alla fase di accettazione di un credito!

Quasi tutti, da molto tempo, non sono più riusciti a trovare cessionari e quindi non sono mai giunti alla fase di accettazione; questo il M5S lo sapeva benissimo.

Erano interrogazioni volte al recupero di parte del consenso elettorale ormai perso, fingendo di voler fare qualcosa per risolvere i problemi che il legislatore (M5S incluso) aveva causato.

Solo un giornale del Main Stream (Il Messaggero) riportò comunque la notizia.

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/superbonus_crediti_fiscali_commissione_banche_mercato_secondario_cosa_significa-6939423.html

Non si senti una parola né dai parlamentari maggioranza, né da quelli di opposizione, né da nessuna associazione di categoria tra le più importanti e tantomeno venne mai accennato nulla in nessun salotto televisivo o riportato su un articolo di giornale.

La diffusione pubblica sui 47 MLD di crediti incagliati a Settembre 2022, avrebbe creato parecchi problemi ad ISTAT e al Ministro Giorgetti nel far classificare quali “pagabili” i crediti Superbonus e Bonus facciate.

L’omertà di tutte le forze politiche e tutta la stampa italiana fu un “accordo” generalizzato, chiesto dal Governo Meloni per eseguire le volontà probabilmente di Bankitalia e BCE (oltre che quella di ANCE).

I costruttori (neoliberisti) dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili senza un Superbonus e la cessione del credito – per tutti – avrebbero trovato nuovamente subappaltatori e liberi professionisti da sfruttare, dato che con la cessione dei crediti questi ultimi facevano impresa per conto proprio.

Il Governo Meloni invece avrebbe registrato tutti i crediti fiscali generati dal Superbonus e Bonus Facciate negli anni 2020-2023, anni in cui era sospeso il PATTO DI STABILITA’, liberandosi spazio di manovra negli anni a venire.

L’incredibile incompetenza dei vertici istituzionali e politici del nostro Paese mandò all’aria le furbesche strategie del Ministro Giorgetti, fu sottovalutata infatti la rincorsa alle agevolazioni prima che fossero definitivamente eliminate.

I liberi professionisti lavorarono giorno e notte per presentare le CILAS entro il 25 Novembre 2022 (data limite per accedere agli incentivi) come da  Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-cilas-entro-25-novembre-2022-non-basta-29778

Quello che accadde dopo fu impensabile: il Governo stimò in 18 MLD la generazione di crediti fiscali Superbonus per il 2023 mentre ne vennero generati 90 MLD, tutti “pagabili” e dunque da registrare a spesa nell’anno di attribuzione degli stessi ai contribuenti e non più dilazionati in 4/5 anni come mancato gettito futuro come avveniva in precedenza!

Non sarebbe stato comunque difficile monitorare questo fenomeno, considerando che i dati ENEA sull’andamento del Superbonus siano di dominio pubblico e disponibili direttamente online. Al momento della riclassificazione imminente voluta da Giorgetti per opera di Istat, in Enea si trovava questa situazione:

A maggio tutto sembrava tutto sotto controllo…

Ad Agosto 2023 prime avvisaglie dei guai in arrivo…

Il Ministro Giorgetti iniziò a fiutare grossi guai in arrivo, qualora fosse andata completamente fuori controllo l’attribuzione di nuovi crediti di imposta divenuti pericolosamente “pagabili”, e chiese ad Eurostat di classificare quali “non pagabili” quelli generati nell’anno 2023, lasciando inalterata la classificazione di quelli generati negli anni precedenti.

Dopo aver appreso che Eurostat non avesse nessuna intenzione di classificare i crediti fiscali del Superbonus generati nel 2023 quali “non pagabili”, Giorgetti (sempre per il tramite di ISTAT) commette un reato incredibile!

Nella consulenza metodologica del 26 Settembre 2023, Luca Ascoli per conto di Eurostat scrive: “è stato concordato che un credito fiscale divenuto pagabile possa anche non essere pagato nella parte in eccedenza della capacità fiscale del beneficiario del credito“.

“Sebbene il paragrafo 20.167 del SEC affermi che “i crediti d’imposta possono essere dovuti, nel senso che qualsiasi sia l’importo del credito che ecceda il debito d’imposta del contribuente sarà comunque pagato al beneficiario”, è STATO CONCORDATO che tale credito d’imposta possa essere considerato esigibile ai sensi del SEC 2010 anche se non verrà mai pagato al beneficiario iniziale, in quelle circostanze in cui il credito d’imposta concesso sarà con maggiore probabilità fruito dal beneficiario originale o da un cessionario terzo, in quanto il credito fiscale può essere trasferito ad un numero significativo di contribuenti per essere completamente compensato.

DUNQUE:

è stato CONCORDATO che il credito di imposta pagabile e quindi da rimborsabile da parte dello Stato, nella quota che superi il debito di imposta del contribuente, disapplicando il Regolamento Europeo che vige in merito, con la conseguente istituzione di un credito di imposta che è pagabile ma non rimborsabile!

Concordato da chi, quando e perchè?

E’ possibile che due enti di statistica ufficiali, uno italiano e l’altro europeo, possano tra loro accordarsi e nel contempo violare quanto statuito da un Regolamento Europeo in vigore?

Probabilmente per consentire all’Italia di contabilizzare i crediti negli anni 2020-2023, proprio il periodo durante il quale è sospeso patto di stabilità? Facendone sprecare ai contribuenti una cospicua quantità?

L’errata classificazione, la mendace imputazione nei conti pubblici di un centinaio di miliardi, non solo inficia la veridicità dei dati economici italiani, ma anche gli omologhi europei. Produce altresì distopia tra l’effetto reale di una misura economica e la sintesi sia del rapporto debito/PIL che di Deficit/PIL non veritieri. In aggiunta, anche i conti pubblici futuri saranno falsati, perché non riportano l’effettiva spesa nel momento in cui essa sarà effettivamente sostenuta (gli anni successivi all’attribuzione dei crediti di imposta). Oltremodo, è stato contabilizzato nella spesa statale anche ciò che è stato (e che sarà) perso dai beneficiari.

Una spesa… Che non è stata spesa!

Per i crediti fiscali derivanti dai bonus minori, invece, è stata accettata la classificazione in “non pagabili”(due pesi e due misure).

La presunta combine fa apparire la botte piena e la moglie ubriaca. Solo che è il contrario, la botte è vuota, la moglie è sobria perché il governo Draghi ha speso tutto l’extragettito prodotto dal superbonus (e dal suo enorme indotto) per aiuti e sostegni vari favorendo oltretutto la speculazione energetica, e adesso la cassa è vuota anche per via dell’inflazione galoppante (quella vera) che è cresciuta, guarda caso, per via dello shock energetico 2022. Ovviamente il conseguente aumento del costo del denaro imposto con l’aumento dei tassi di interesse da parte della BCE lo paga sempre popolo italiano.

Per ben due volte: come cittadini di tasca nostra e collettivamente con l’aumento dei tassi di interesse sul debito pubblico.

Frattanto le banche per il secondo anno consecutivo registrano extraprofitti di decine di miliardi generati mettendo le mani in tasca agli italiani con l’aumento dei tassi di interesse dei mutui e dei finanziamenti a carico del mondo produttivo, causando ingenti problemi alle persone comuni e al tessuto produttivo in cerca di liquidità.

Di recente la succitata consulenza metodologica è stata rimossa dal sito di Eurostat, nonostante sia ancora presente il link di riferimento nel sito di Istat.

Ovviamente è stata scaricata a suo tempo ed è riportata sia in formato originale che tradotta in italiano.

L’ultimo trimestre del 2023 diventa avvincente come il miglior film mai prodotto!

Il Ministro Giorgetti inizia ad attaccare il Superbonus in modo ossessivo quasi quotidianamente, usando paragoni e metafore privi di ogni fondamento (oltre che di dubbio gusto)…

https://www.facebook.com/watch/?v=988055702981196

Tuttavia, nonostante le lamentele del Ministro Giorgetti e i canali di cessione dei crediti completamente fermi, i dati forniti da Enea sono incredibilmente alti arrivando a dicembre 2023 alla ingentissima cifra di 104 MLD dai 68 MLD del giorno in cui Istat ha variato la classificazione dei crediti di imposta.

Il disastro totale si consuma con l’ultimo di Enea il 31 marzo 2024 che si riferisce, però, principalmente all’anno 2023.

119 MLD destinati a crescere ulteriormente visto che dal 2024 inizia il decalàge dell’aliquota ma non è ancora impedita l’attribuzione di ulteriori crediti di imposta.

Saranno complessivamente 90 MLD generati tra tutti i bonus (Enea non computa ad esempio quelli del Supersismabonus che dispone sempre di aliquota al 110%).

L’ultimo aggiornamento Enea del 30/11/2024 conferma questo verdetto (provvisorio):

Ad aprile 2024 Istat comunica l’incredibile incremento del rapporto deficit/PIL causato dagli artifici contabili del Governo sulla classificazione dei crediti fiscali del Superbonus.

Passiamo da una situazione di Paese tra i primi posti nella crescita economica post-covid ad essere i peggiori!

Nonostante non fosse in vigore il Patto di Stabilità che sarebbe ripreso solamente dal 2024, il rapporto Deficit/Pil è esploso e il nostro Paese è stato coinvolto nella d’infrazione UE perché l’incremento del nostro deficit finito al 7,4% non è stato considerato temporaneo e limitato.

Senza l’artificio contabile/falso in bilancio descritti, avremmo avuto questi numeri:

Senza il DL-Aiuti quater che spinse i tecnici a lavorare notte e giorno per presentare per tempo le CILAS (entro il 25 Novembre 2022), l’ammontare dei crediti di imposta attribuiti ai contribuenti nel 2023 sarebbe stato un terzo di quelli effettivamente generati.

CAPITOLO 6) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO, DELL’MGDD, DELLA CARTA COSTITUZIONALE, DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL’UOMO E SECONDA LEGGE RAZZIALE DOPO L’ART28 DEL DL SOSTEGNI-TER

Alla notizia dello stratosferico deficit/pil arrivato al 7,4% a fine 2023 che ci ha mandato in procedura d’infrazione, il nostro Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti (dopo un silenzio durato una decina di giorni) si è presentato in Commissione Finanze durante i lavori del DECRETO SUPERBONUS portando un emendamento direttamente a firma del MEF.

Un’altra legge razziale, scritto dalla propria capa dell’ufficio legislativo DARIA PERROTTA (ora Ragioner Capo della Ragioneria dello Stato).

In sostanza stoppa definitivamente le opzioni di sconto in fattura per nuovi lavori, anche nelle zone del cratere sismico e SOPRATTUTTO IMPEDISCE LA CESSIONE DEL CREDITO PER I PRIVATI COMMITTENTI ANCHE IN FORMA RETROATTIVA.

Ora vediamo un pò a quando ammontano la capacità fiscale media di un contribuente italiano………….

Compariamo a questo punto i dati Enea con la media per intervento……….

Consideriamo per un attimo solamente le case unifamiliari con euro 117.144,02 di spesa media ad intervento. Ora suddividiamo in 4 annualità il credito d’imposta concesso per interventi di Superbonus 110%. Arriviamo ad euro 29.286 di media di detrazione per annualità da detrarre.

Se però un contribuente italiano può detrarre solo euro 5.380 all’anno, questo vorrà dire che lo Stato gli ruberà euro 23.906 all’anno (29286-5380=23906).

Qualcuno potrebbe obbiettare: ho sentito alla TV che il Superbonus è andato ai ricchi per seconde, terze case e anche ai castelli!

No, spiacenti, come dice la curata relazione di NOMISMA, il Superbonus per il 75% è stato usufruito da fasce medio-basse reddituali.

Ovviamente il DL39/2024 è una clamorosa violazione pure del Sec2010 oltre che il recente aggiornamento del manuale di Eurostat MGDD, dato che un credito pagabile non può essere fatto sprecabile in quota non trascurabile.

Si legge benissimo nel regolamento europeo UE 549:

Per questo, ciò che ha commesso il Governo Meloni è semplicemente ‘il furto del secolo’ ai danni dei propri cittadini, ovviamente con la complicità dell’Istat, dell’Eurostat, della Corte dei Conti e della Commissione agli affari economici presieduto dall’esponente del PARTITO DEMOCRATICO PAOLO GENTILONI.

Qualcuno potrebbe domandarsi cosa possa mai c’entrare la commissione di Paolo Gentiloni in tutta questa storia.

Beh, abbiamo fatto alcune indagini e abbiamo scoperto che c’entra, eccome se c’entra!

La commissione di Paolo Gentiloni è quella che si occupa anche di Eurostat.

 Molto casualmente i collaboratori (italiani) che fecero capo a Gentiloni, sono quelli che si occupavano delle faccende che casualmente noi rileviamo losche. Immaginavamo non potesse essere un olandese, francese o tedesco dietro al falso in bilancio più clamoroso e vergognoso della nostra storia repubblicana.
Ma facciamo i nomi, in modo che conoscano tutti questi bravi ragazzi italiani che assieme al Director of Government Finance Statistics at EUROSTAT, Luca Ascoli (casualmente anch’esso italiano) hanno aiutando il nostro attuale Ministro alle Finanze Giancarlo Giorgetti e i suoi complici, nella più grossa frode della storia europea e non solo italiana di falsificazione di conti pubblici.
Primo nome di spicco: #marcopiantini, responsabile dei rapporti con il parlamento europeo, il parlamento italiano e il governo italiano. In teoria sarebbe stato nelle proprie competenze chiamare Giorgetti e dissuaderlo a falsificare i bilanci dello stato italiano con la classificazione dei crediti fiscali Superbonus e Bonus Facciate passati (in modo fraudolento) da non pagabili a pagabili.
Secondo nome di spicco: #RobertaTorre, coordinatrice Eurostat, QUADRI DI BILANCIO NAZIONALI E SORVEGLIANZA DI BILANCIO!!!!! Impossibile che la Sig. Torre non sapesse nei minimi dettagli ciò che stavano combinando il legislatore italiano, Istat ed Eurostat su tutta questa faccenda.
C’era un altro collaboratore del mitico Commissioner Gentiloni, sempre italiano, #manuelagiordano che si occupava delle relazioni con i media italiani e punto di contatto per l’etica e la trasparenza. Cosa potrà succedere su questa vicenda ora che la COMMISSIONE AGLI AFFARI ECONOMICI è passata in mano alla francese Aurore Lalucq ed in Eurostat il nuovo Director of Government Finance Statistics potrebbe diventare un tedesco dopo le dimissioni del nostrano Luca Ascoli?
Finiremo come la Grecia? Ricordiamo che la simpatica nazione Hellenica è stata piallata proprio a causa di falsificazioni di conti pubblici.

PS: Come premio per aver partorito una così bella legge razziale, Daria Perrotta è stata promossa a ‘ragioniere capo’ della Ragioneria Generale dello Stato.

Riguardo alle perplessità mosse da qualcuno sul fatto che Perrotta fosse la prima donna al comando della Ragioneria dello Stato, Giorgetti ha risposto: ‘è brava, se lo merita’.

CAPITOLO 7) INIZIATIVE A BRUXELLES ED ESPOSTI PRESENTATI ALLA CORTE DEI CONTI E ALL’OLAF ANTI-FRODE

Alla luce di tutto quanto successo, siamo stati costretti a presentare diversi esposti contro i responsabili di tutta questa vicenda. Lo abbiamo fatto come cittadini semplici e non attraverso l’associazione che abbiamo costituito tempo dopo. Il primo esposto, molto curato e dettagliato lo abbiamo inviato a fine 2023 alle Procure della Corte dei Conti di Lazio e Lombardia.

Ovviamente non abbiamo avuto nessun riscontro dato che la Corte dei Conti è un complice di questo delitto. Addirittura hanno approvato la rendicontazione generale dello Stato mettendo il loro visto su questo obbrobrio nel Giugno 2024.

Nei primi giorni del 2024 siamo andati direttamente a Bruxelles e in Lussemburgo a ‘vedere’ cosa avremmo potuto fare a livello europeo.

Dopo una breve intervista all’interno del Parlamento Europeo……….

…………Abbiamo imbucato nella posta delle lettere di quasi tutti i Parlamentari Europei l’alchimia contabile (e quindi la truffa ai danni degli altri Paesi dell’Unione) che il nostro Stato ha commesso alterando le spese di registrazione contabile del Deficit/PIL negli anni 2020-2021-2022 e 2023.

A questo punto abbiamo cominciato a spostare l’attenzione verso Eurostat, ritenendolo complice di Istat nell’accettare un cambio di classificazione di questi crediti fiscali da non-pagabili a pagabili, dato che è stato violato pure il manuale che loro stessi avevano consegnato al nostro istituto di statistica nazionale. Manuale MGDD che l’allora ”Director of Government Finance Statistics” Luca Ascoli aveva spiegato come avrebbe dovuto essere interpretato anche durante un’audizione presso la Commissione Finanze nostrana.

Data la gravissima complicità di Luca Ascoli e di Eurostat nell’accettare uno scempio simile, ci siamo rivolti alla Commissione Anti-Frodi, meglio conosciuta come ”European Anti-Fraud Office”.

Rientrati in Italia abbiamo subito inviato l’esposto all’Olaf.

La risposta dell’Olaf è stata la seguente:

Dopo la risposta di Olaf abbiamo presentato un’ulteriore esposto al Mediatore Europeo, chiedendo di intervenire contro il rigetto dell’esposto comunicatoci dall’Olaf stesso.

Purtroppo il Mediatore Europeo ci ha risposto che Olaf ha ragione e dato che ha abbondantemente specificato di non potersi occupare di un’istituzione europea ma solamente di funzionari europei individuali.

Ripresenteremo un nuovo esposto all’Olaf in cui indicheremo il nome del funzionario di Eurostat (Luca Ascoli) che riteniamo responsabile di gravi inadempienze e questa volta lo faremo con l’associazione e non più come semplici cittadini europei.

CAPITOLO 8) FENOMENO DELLE CARTOLARIZZAZIONI

WORK IN PROGRESS………………..

Per chi volesse conoscerci meglio abbiamo questa chat what’s app dedicata

https://chat.whatsapp.com/Hm12PfsXPQSFB1LJ6N51vm

664f259ea31de

PERCHE’ UN CREDITO FISCALE PAGABILE E’ RIMBORSABILE CON IL CASH

Il Regolamento Europeo SEC2010, che ricordiamo essere di rango superiore rispetto alla legislazione dei Paesi Membri, ai punti 20.167 e 20.168 non entra nel merito se i crediti d’imposta siano trasferibili oppure a fruizione diretta, come del resto nulla è scritto al riguardo se i crediti fiscali siano a compensazione differita nelle successive annualità o scontabili dalle tasse nell’anno di generazione.

Il motivo è molto semplice, il credito di imposta è il credito di imposta. Punto!

Cosa prevede tale regolamento nel tema dei crediti:

Pagabili – Lo sono se la quota eccedente la capacità fiscale del beneficiario è rimborsata dallo Stato emittente i crediti. In questo caso tali crediti devono essere contabilizzati nel deficit dello Stato per l’intero ammontare. E’ piuttosto semplice la questione, chiaramente se la quota eccedente la capacità fiscale del beneficiario è rimborsata dallo Stato, l’intero importo si deve registrare nei conti pubblici per principio di competenza.

Non pagabili – Lo sono se la quota eccedente la capacità fiscale del beneficiario non è rimborsata dallo Stato emittente i crediti. In questo caso tali crediti devono essere contabilizzati nel deficit per la sola parte che è oggetto di beneficio (fruita). Chiaramente quanto viene “sprecato” – giustamente – non deve essere contabilizzato nei conti pubblici. La registrazione segue il principio di cassa.

Alleghiamo anche tutto il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea Testo rilevante ai fini del SEE

In Italia i crediti di imposta generati con il sistema degli incentivi edilizi, sin dall’esordio nel 1997, sono a compensazione differita nelle annualità successive rispetto all’anno in cui tali crediti sono generati. Faccio i lavori nel 2024 con incentivo 50% per importo lavori di 60.000 euro, il beneficiario detrae dalle proprie tasse 3.000 euro all’anno dal 2025 al 2034. Nella legislazione italiana tutti i crediti di imposta edilizi generati per mezzo degli incentivi statali non prevede il loro rimborso. ***Almeno sino a marzo 2023 … quando Istat ha illecitamente classificato i crediti superbonus, bonus facciate e transizione 4.0 pagabili.

Anche nel caso i crediti siano trasferibili dal beneficiario diretto ad altri soggetti la legislazione italiana non prevede che siano rimborsabili. ***idem.

Ecco perchè dal 1997 al primo febbraio 2023 tutti i crediti di cui stiamo scrivendo sono stati classificati non pagabili a norma del SEC e registrati nei conti pubblici come minor gettito fiscale nelle annualità in cui tali ratei sono detratti dalle tasse.

Eurostat con le revisione di MGDD22, pubblicata il 1 febbraio 2023 ha introdotto un nuovo principio – arbitrariamente – per il quale se un credito d’imposta è trasferibile a terzi, e per via della trasferibilità tali crediti si prossimano al completo utilizzo (100%), sempre tali crediti sono da classificare pagabili e si registra la “spesa” nei conti nell’annualità di generazione, perchè ritenuta certa.

Tale previsione rientra nell’alveo della soggettività per il semplice motivo che la trasferibilità non garantisce ex ante che il credito in futuro possa essere interamente utilizzato dai beneficiari, pertanto tali crediti comunque non costituiscono una spesa certa nel momento della loro emissione.

Quando è una spesa certa?

TRECCANI – CERTEZZA: In senso oggettivo, il fatto di essere certo, sicuro, cioè pienamente rispondente al vero, oppure immancabile, garantito.

Una spesa è inequivocabilmente certa (incentivo-credito) quando v’è la certezza che essa è o sarà sostenuta, e l’unica certezza che un credito di imposta sia certamente fruito è quando lo Stato emittente si impegna inequivocabilmente a rimborsarlo per la quota eccedente la capacità fiscale di “assorbimento” del beneficiario. In buona sostanza il credito pagabile, cioè che ne prevede il rimborso, è un’obbligazione a tutti gli effetti.

La trasferibilità non è una certezza, è una possibilità, infatti nel decreto rilancio s.m.i. la cessione del credito e/o lo sconto in fattura sono definite opzioni alternative.

Mai dal 1997 ad oggi la tipologia dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi è garantita dallo Stato emittente oltre la capacità fiscale di assorbimento dei beneficiari, semplicemente perchè non è previsto il loro rimborso. In effetti, una fetta potrebbe essere sprecata quando la capacità di assorbimento non copre l’intero valore del credito da scontare.

Con quanto sin qui scritto, i crediti di imposta italiani legati agli incentivi edilizi non sono garantiti dallo Stato perchè non è previsto il rimborso, e la fruizione non è certa.

Nonostante tutto ciò, arbitrariamente Istat il 2 Marzo 2023 ha classificato i crediti di imposta Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% pagabili, l’intero stock è stato registrato nelle annualità in cui sono stati generati i crediti e non in quelli di compensazione (annualità successive).

La cosa ancor più paradossale è che su una svariata tipologia di crediti trasferibili solo quelli del Superbonus e del Bonus facciate sono stati classificati pagabili, mentre tutti gli altri sono restati classificati non pagabili. Due pesi e due misure.

Ora, dato che i crediti in trattazione SB e BF fino a fine 2023 sono classificati pagabili, si è formata l’obbligazione a carico dello Stato emittente e a norma del SEC 2010 tali crediti devono essere per intero rimborsati dalla Stato ai beneficiari.

Tutto ciò è desunto dallo stato dell’arte normativo – legislativo.

Chi chiede il rimborso, in caso di silenzio diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, è titolato a far valere il proprio diritto garantito da un’obbligazione percorrendo la via della giustizia. Chi chiede il rimborso cristallizza il proprio diritto esistente nel momento in cui ne ha reclamato l’esercizio.

Un fattore interessante lo si rileva anche sul comportamento di chi ha operato questo cambio di classificazione: L’ISTAT STESSO.

Difatti esistono due memorie presentato dal nostro Istituto di Statistica Nazionale presso la Commissione Finanze.

Quella del 2 Marzo 2023 recita cosi: ”Tax crediti pagabili (payable) e non pagabili (non-payable) secondo il SEC 2010 Il SEC2010 individua due tipologie di crediti di imposta, del tipo cosiddetto “non pagabile” (non-payable) e del tipo “pagabile” (payable). Un’agevolazione è definita “non pagabile” se opera mediante il sistema fiscale ed è riconosciuta solo entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno specifico anno, da intendersi con riferimento alla sola imposta lorda sui redditi dell’anno stesso. Nel sistema italiano è esemplificativa di questa tipologia la detrazione fiscale mediante la quale viene riconosciuta un’agevolazione al contribuente che ne beneficia in dichiarazione dei redditi in riduzione del debito fiscale dovuto nell’anno, ma solo fino a capienza dello stesso, salvo limitate eccezioni. Le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai soli soggetti capienti. Diversamente, nel caso di crediti “pagabili”, eventuali eccedenze del credito rispetto al debito d’imposta del periodo sono comunque riconosciute al soggetto beneficiario (perché rimborsabili, o riportabili agli anni successivi o in altro modo utilizzabili). In genere, i crediti di imposta di tipo pagabile riconoscono al beneficiario un diritto generico a ridurre le proprie obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione di qualsiasi tipologia e maturate in qualsiasi momento. Ad esempio, la possibilità di compensare il credito con qualsiasi altro debito, di natura tributaria o contributiva, agevola la totale e completa fruizione del credito, anche in caso di parziale o temporanea incapienza. In sintesi, la caratteristica qualificante di un credito d’imposta “pagabile” è che l’intero importo dell’agevolazione è erogato al beneficiario, anche qualora dovesse superare la capienza del suo debito fiscale della imposta lorda sui redditi dell’anno stesso. Va sottolineato che il principio di “pagabilità” deve essere inteso in un’accezione più ampia del rimborso diretto e immediato da parte della Pubblica Amministrazione, ritenendosi “pagabile” un’obbligazione certa da parte dello Stato a prescindere dal momento in cui essa verrà fruita dal beneficiario finale. L’elemento chiave non è, quindi, l’effettiva erogazione in denaro del credito di imposta da parte della PA, quanto il fatto che, in un certo momento, anche non definito, risorse pubbliche saranno utilizzate per questo fine (ciò potrà avvenire all’inizio del periodo, in anticipo o in altro momento). Inoltre, non solo l’onere per la Pubblica Amministrazione può non essere immediato, ma può anche concretizzarsi in diverse forme: esborsi effettivi, minori entrate, riduzione di una obbligazione fiscale di uno dei beneficiari finali”.

ALLEGHIAMO MEMORIA ISTAT COMPLETA 2 MARZO 2023

In sostanza Istat riconosce la possibilità di un esborso diretto da parte dello Stato per un soggetto che richieda il rimborso diretto dei propri crediti fiscali Superbonus e Bonus Facciate divenuti pagabili.

Infatti qualcuno si è mosso in tal senso, tra cui il vice-presidente della nostra associazione Norbert Toth che ha presentato finora l’unica causa per la richiesta di rimborso presso la Corte di Giustizia Tributaria, che nel frattempo ha fatto scadere i termini di legge per il fissaggio della prima udienza.

Sono stati riportati anche alcuni articoli dell’editoria che scrive di legislatura tecnica Lavori Pubblici che riportiamo qui sotto:

Anche un’associazione di categoria (CLASS ACTION NAZIONALE DELL’EDILIZIA) ha provato a muoversi chiedendo il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate che ha risposto di dover ricevere indicazioni dal legislatore per procedere.

L’Agenzia delle entrate ha risposto correttamente dato che non ha il potere di scavalcare il legislatore in autonomia. Tutto il problema sta nel COMMA 3 DELL’ART121 DL 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha introdotto per la prima volta la trasferibilità del credito d’imposta.

Se analizziamo bene il Comma 3 dell’art 121 notiamo che la dicitura dello stesso è identico a quello presente nel Regolamento Europeo Sec2010 al paragrafo 20.167 riguardante i crediti d’imposta non pagabili.

E’ abbastanza eclatante il fatto che il legislatore sia venuto a marcare nei propri obblighi che imponevano la rettifica del Comma 3 presente nell’art121 del Decreto Rilancio per i crediti d’imposta Superbonus 110% e Bonus Facciate 90%, andando in contrasto con regolamento europeo giuridico vincolante.

Il legislatore italiano avrebbe avuto l’obbligo di rettificare il Comma 3 dell’art.121 senza nemmeno passare per emendamenti, però purtroppo questo avviene raramente e la disputa viene quasi sempre risolta attraverso sentenze giuridiche.

Ovviamente siamo anche andati presso la sede dell’Istat di Roma a portare le nostre rimostranze al Presidente Chelli ottenendo il protocollo sul documento a lui interessato.

Cosi come abbiamo fatto alla Ragioneria dello Stato con destinatario l’allora ragionier capo Biagio Mazzotta.

Probabilmente finiremo alla Corte di Giustizia Europea, ma la cosa certa è che noi andremo fino in fondo nel far riconoscere quello che ci spetta e che il legislatore non vuole riconoscerci sui crediti fiscali Superbonus 110% e Bonus Facciate 90% classificati pagabili/esigibili,

Toth Norbert

Alessandro Malapelle